Null’osta alla mobilità e debito erariale: inammissibile il parere richiesto dal Segretario comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 12 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Corte dei conti è soggettivamente inammissibile se presentata dal Segretario comunale, non essendo questi l’organo legittimato in via esclusiva e non delegabile, che è individuato nel Sindaco. La medesima richiesta è altresì oggettivamente inammissibile quando, pur investendo profili con riflessi finanziari, non concerna l’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica, ma solleciti una valutazione su una specifica e concreta scelta gestionale discrezionale dell’ente, estranea alla materia della contabilità pubblica o interferente con le funzioni di altre magistrature. In tali casi la funzione consultiva non può tradursi in una surrettizia attività di co-amministrazione o in un avallo preventivo atto a precostituire una causa di esonero da responsabilità.
Il Fatto
Il Comune di Francica, nella persona del Segretario Comunale, inoltrava alla Sezione regionale di controllo per la Calabria una richiesta di parere concernente la concessione del nulla osta alla mobilità, ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, nei confronti di un dipendente con un debito erariale verso l’ente. Con la prima istanza si domandava se fosse corretta la trattenuta integrale della retribuzione a titolo di compensazione impropria; con la seconda, se sussistesse una responsabilità erariale del management che avesse concesso il nulla osta alla mobilità verso altro ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità soggettiva della richiesta, richiamando i limiti della funzione consultiva di cui all’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Ha distinto tra legittimazione soggettiva esterna dell’ente e legittimazione soggettiva interna, riconducibile in via esclusiva al Sindaco, quale rappresentante legale dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. La richiesta è stata dichiarata inammissibile perché proveniente dall’ufficio del Segretario Comunale e non direttamente dal Sindaco, senza che fosse stata inoltrata tramite il Consiglio delle autonomie locali.
Nonostante l’assorbente rilievo, il Collegio ha scrutinato l’ammissibilità oggettiva, enucleando tre requisiti: l’inerenza alla materia della contabilità pubblica, la generalità e astrattezza del quesito e il difetto di interferenza con altre funzioni giurisdizionali. In tale ambito ha richiamato i criteri direttivi fissati dalla Sezione delle Autonomie (nn. 5/SEZAUT/2006, 3/SEZAUT/2014/QMIG, 24/SEZAUT/2019/QMIG, 5/SEZAUT/2022/QMIG, 9/SEZAUT/2022/QMIG e 2/SEZAUT/2023/QMIG), secondo cui la nozione di contabilità pubblica ha un’accezione dinamica, ma pur sempre ancorata all’interpretazione di norme che pongono limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa.
I quesiti posti dal Comune sono stati ritenuti estranei alla materia della contabilità pubblica, poiché non sollecitavano l’interpretazione di una norma di coordinamento finanziario, ma una valutazione su una specifica e concreta scelta gestionale discrezionale. Inoltre, la richiesta di parere sulla sussistenza di una responsabilità erariale è stata considerata interferente con le competenze della magistratura contabile in sede giurisdizionale. La Corte ha infine escluso che la funzione consultiva possa essere utilizzata per ottenere un avallo preventivo idoneo a precostituire una causa di esonero da responsabilità.
Alla luce di tali motivazioni, la Sezione ha dichiarato la richiesta inammissibile sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
Nota della Redazione
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