Conto giudiziale irregolare e mancato discarico dell’agente contabile per carenze documentali (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 140 del 03.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito della relazione dell’organo di controllo interno, richiesto dall’art. 139, comma 2, c.g.c. a corredo del conto giudiziale, non costituisce condizione di procedibilità dell’esame del conto, ma è adempimento obbligatorio e assume valore di elemento di giudizio sull’attendibilità delle risultanze. Tale obbligo non è soddisfatto dal deposito successivo di una mera attestazione di conformità alle scritture dell’ente, priva dell’indicazione della metodologia, degli elementi esaminati e della documentazione verificata. Sull’agente contabile grava uno specifico obbligo di conservazione della documentazione giustificativa almeno fino alla definizione del giudizio sul conto: l’irreperibilità delle scritture di supporto impedisce l’esame del conto e ne impone la declaratoria di irregolarità, con conseguente mancato discarico. In presenza di gestione plurisoggettiva la rendicontazione deve consentire di individuare i fatti imputabili a ciascun agente; la responsabilità solidale, ove configurabile, è ipotesi eccezionale e non sana l’irregolarità.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il conto giudiziale reso dall’agente contabile di un Comune, incaricato della riscossione dei pedaggi di accesso al mercato ortofrutticolo comunale per il periodo 1 gennaio – 12 settembre 2016. Il conto esponeva riscossioni e versamenti di pari importo, con quadratura garantita dall’ultimo versamento in tesoreria.
Il Magistrato istruttore, rilevata la mancanza della relazione dell’organo di controllo interno e delle scritture necessarie alla verifica, chiedeva dichiararsi l’irregolarità del conto pur in assenza di ammanchi. L’agente si opponeva, deducendo la perdita della documentazione in occasione di traslochi degli uffici e producendo le quietanze di versamento; chiedeva pertanto il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due questioni: la natura e i contenuti della relazione dell’organo di controllo interno e la prova della regolarità della gestione. Sul primo punto osserva che il deposito della relazione è adempimento specifico, distinto dalla parificazione del conto, e che esso non integra condizione di procedibilità, ma resta obbligatorio e rileva come elemento di valutazione dell’attendibilità delle risultanze.
La Sezione richiama la propria ordinanza n. 15/2023, secondo cui la relazione deve provenire da un soggetto terzo rispetto all’agente e dar conto dell’attività di verifica svolta. Ne deduce che l’attestazione di conformità sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, priva di indicazioni su metodologia, scritture e documentazione esaminate, non soddisfa l’obbligo.
Quanto alla prova della gestione, la Corte rileva che le riscossioni erano annotate solo in corrispondenza dei riversamenti, senza estremi di riscossione, e che mancano le chiusure giornaliere del misuratore fiscale e il libro di cassa previsto dal regolamento comunale. I fogli riepilogativi, privi di vidimazione e numerazione, sono stati smarriti, mentre la documentazione relativa alla precedente gestione è stata regolarmente rinvenuta: circostanza che rende non giustificabile l’irreperibilità.
La Corte qualifica la gestione come plurisoggettiva, articolata tra personale di portineria, personale amministrativo e agente nominato, con la conseguenza che la rendicontazione cumulativa non consente di individuare la gestione di competenza di ciascun contabile. Richiamata la responsabilità personale dell’agente, esclude che la responsabilità solidale valga a superare l’irregolarità.
Ribadito l’obbligo di conservazione fino alla conclusione del giudizio e rilevata l’assenza del verbale di ricognizione previsto dall’art. 181 reg. cont. Stato, il Collegio dichiara irregolare il conto e non discarica l’agente; non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di condanna.
Nota della Redazione
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