Trasformazione di consorzio in società consortile e non luogo a provvedere per difetto di attribuzione (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 19 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La trasformazione di un consorzio in società consortile a responsabilità limitata non integra una trasformazione eterogenea ai sensi dell’art. 2500-septies c.c. qualora permanga la causa consortile, atteso che la società consortile ex art. 2615-ter c.c. non persegue la divisione degli utili ma le finalità proprie dei consorzi, dei quali ripete la forma ma non la sostanza. In tal caso, l’operazione è inquadrabile come trasformazione tra diverse tipologie di consorzi e l’atto deliberativo dell’ente consorziato attiene ai rapporti interni tra ente e consorzio, con la conseguenza che non ricorre il presupposto dell’acquisizione di una nuova partecipazione societaria che impone la richiesta di parere alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. Ne deriva la declaratoria di non luogo a provvedere per difetto di attribuzione.
Il Fatto
Il Comune di Vicenza trasmetteva alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la delibera consiliare n. 112 del 18 novembre 2025, con la quale era stata approvata la trasformazione del consorzio “Vicenza è – convention and visitors bureau”, operante dal 1991 nel settore della promozione turistica, in società consortile a responsabilità limitata “Vicenza turismo e cultura”, configurata come società in house providing dell’ente.
L’operazione era motivata dall’esigenza di adeguare la struttura giuridica del consorzio al d.lgs. n. 175/2016 e al d.lgs. n. 36/2023. La deliberazione era corredata da un’articolata documentazione, comprensiva di relazione ex art. 5 Tusp, piano d’impresa, statuto, relazione di stima e capitolati tecnici dei servizi da affidare in house.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente inquadrato la nuova funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, che ha novellato l’art. 5 Tusp. Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, ha ricordato che il controllo si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario, avendo ad oggetto i presupposti giuridici ed economici della scelta di costituire una società o acquisire una partecipazione.
Il thema decidendum verteva sulla sussistenza del presupposto della funzione, ossia l’acquisizione di una nuova partecipazione societaria. Sul punto, la nomofilachia del controllo, espressa con la deliberazione 11/SSRRCO/QMIG/2024, ha stabilito che tale presupposto ricorre nel caso di trasformazione eterogenea che comporta l’acquisto della qualità di socio.
La Sezione ha tuttavia escluso che, nella fattispecie, ricorresse una trasformazione eterogenea, valorizzando la sostanziale omogeneità tra consorzio e società consortile. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui le società consortili ex art. 2615-ter c.c. sono forme associative che non perseguono la divisione degli utili ma le finalità proprie dei consorzi e, pur assumendo veste societaria, restano disciplinate dalle norme sui consorzi, con prevalenza della causa consortile sulla struttura formale adottata.
Ad avviso della Sezione, la permanenza della causa consortile precludeva la qualificazione dell’operazione come effettiva trasformazione eterogenea, conservando la stessa una finalità di carattere associativo.
La ratio dell’operazione, individuata dal Comune in un mero adeguamento normativo di un consorzio esistente e partecipato da enti pubblici dal 1991, ha indotto la Sezione a ritenere che l’atto deliberativo attenesse ai rapporti interni tra ente e consorzio, non dovendo pertanto essere sottoposto al vaglio preventivo ex art. 5, commi 3 e 4, Tusp. In accoglimento di tale ricostruzione, la Sezione ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2500-septies c.c. – Trasformazione eterogenea da società di capitali
- Art. 2615-ter c.c. – Società consortili