Responsabilità sanitaria: il danno terminale e accertamento di fatto, e sul danno ai nipoti le tabelle non sono una barriera (Cass. 11076/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 11076/2026, pubblicata il 24 aprile 2026 (R.G.N. 25290/2023) – camera di consiglio del 22 aprile 2026, Presidente Chiara Graziosi, Relatore Marilena Gorgoni. Generalita oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Il principio di diritto
Il danno da lucida agonia (danno morale terminale) richiede, quale suo nucleo qualificante, la percezione dell’exitus nella sua imminenza; il suo accertamento attiene allo stato soggettivo della vittima e costituisce un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità sotto la veste della violazione dell’art. 2059 c.c. Nel liquidare il danno da perdita del rapporto parentale ai nipoti, le tabelle di Milano hanno natura orientativa e non normativa: il loro silenzio non legittima un automatismo ablativo della tutela, e la convivenza e indice fattuale dell’intensità del vincolo, non condizione necessaria di risarcibilita, dovendo il giudice apprezzare in concreto l’effettivita e la consistenza del legame affettivo.
Il fatto
I figli e i nipoti di una donna deceduta in ambito ospedaliero agivano contro la struttura sanitaria per il risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis. Il Tribunale di Milano accertava la responsabilità contrattuale della struttura per ritardo nell’intervento chirurgico riparativo, riconoscendo ai soli figli il danno da perdita del rapporto parentale e rigettando le domande di danno tanatologico, danno ai nipoti e lesione del consenso informato. La Corte d’appello di Milano confermava in gran parte, riformando solo sulle spese funerarie. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione affidato a dieci motivi; resisteva la struttura ospedaliera.
La motivazione
Il primo motivo, sul danno terminale, e infondato: la Corte d’appello non ha negato il danno da lucida agonia per errata qualificazione giuridica, ma perché ha accertato, in fatto, l’assenza del suo presupposto costitutivo, ossia la percezione lucida, da parte della vittima, dell’imminenza dell’exitus (Cass. n. 18611/2018). La censura mira a una inammissibile rivalutazione dell’accertamento fattuale, sottratto al giudice di legittimità. Il secondo motivo e fondato: la riduzione del danno parentale in favore dei figli e stata ancorata a un postulato prognostico (necessità della chemioterapia, fase terminale con limitata consapevolezza) assunto in modo assertivo e incontrollabile, senza rendere percepibili le risultanze istruttorie e il percorso logico-scientifico che lo sostengono; ne deriva una motivazione meramente apparente, affetta da nullità ex art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.). Il quarto motivo e fondato: nell’escludere il danno parentale ai nipoti, la Corte territoriale ha trasformato la struttura orientativa delle tabelle di Milano in una condizione negativa di risarcibilita ed ha elevato la convivenza a requisito necessario, in violazione dei principi che impongono un apprezzamento in concreto dell’effettivita del legame affettivo. Sono accolti anche il nono motivo e, per quanto di ragione, l’ottavo, in tema di spese precontenziose: sono infatti rimborsabili le spese di mediazione obbligatoria, non rimesse alla discrezionalità della parte e dovute per il solo fatto di essere sostenute, mentre le altre spese stragiudiziali richiedono la valutazione di utilità ex ante (S.U. n. 16990/2017; Cass. n. 9548/2017). Il primo e il settimo motivo sono disattesi; il terzo, il quinto, il sesto e il decimo restano assorbiti.
Esito: la Corte accoglie il secondo, il quarto e il nono motivo e, per quanto di ragione, l’ottavo; disattesi il primo e il settimo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa sezione e composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Dispone l’oscuramento dei dati personali.
Implicazioni pratiche
La pronuncia distingue con nettezza i piani. Il danno da lucida agonia esige la prova della percezione dell’imminenza della morte: e un accertamento di fatto, che non può essere rimesso in discussione in cassazione. Sul danno parentale, invece, il giudice non può comprimere il quantum con motivazioni apodittiche: la valorizzazione di una preesistenza patologica deve poggiare su una motivazione concreta e controllabile, pena la nullità. Quanto ai nipoti, le tabelle sono uno strumento orientativo, non una barriera: il loro silenzio non esclude il danno, e la convivenza va apprezzata come indice dell’intensità del legame, non come condizione di accesso alla tutela. Sul piano delle spese, la mediazione obbligatoria e sempre ripetibile; le altre attività precontenziose lo sono solo se utili ex ante.
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