Furto: se l’aggravante che rende procedibile d’ufficio non è ritualmente contestata, scatta la preclusione e il reato è improcedibile per difetto di querela (Cass. pen. 12556/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n. 12556/2026, depositata il 2 aprile 2026, R.G.N. 33370/2025 — camera di consiglio del 5 dicembre 2025, Presidente Rossella Catena, Relatore Andreina Occhipinti.

Il principio di diritto

Nel giudizio di appello, ove non risulti contestata un’aggravante che comporta la procedibilità d’ufficio ed il pubblico ministero non abbia proceduto alla contestazione suppletiva nel momento utile, si determina una preclusione processuale che conduce ad una cristallizzazione della mancanza di una condizione di procedibilità, di cui il giudice d’appello deve tenere conto.

Il fatto

Il Tribunale di Ancona aveva condannato due imputati per tentato furto aggravato, ritenendo integrata l’aggravante ad effetto speciale dell’art. 625, n. 7, cod. pen. (fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio o pubblica utilità: gli sportelli bancomat di un istituto di credito). La Corte d’appello di Ancona aveva dichiarato la nullità della sentenza ex art. 604, comma 1, cod. proc. pen. per difetto di rituale contestazione dell’aggravante — il richiamo generico all’art. 625, n. 7, non aveva posto gli imputati in condizione di difendersi — trasmettendo gli atti al Tribunale di Macerata. Avverso tale decisione erano proposti ricorsi per cassazione.

La motivazione

La Corte osserva che restituire gli atti al pubblico ministero per una nuova contestazione comprensiva dell’aggravante comporterebbe una regressione del procedimento alla fase delle indagini, soluzione mai indolore rispetto ai principi costituzionali in gioco, tra cui la ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.). Ne consegue che, nel giudizio di appello, la mancata contestazione dell’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio, non seguita da contestazione suppletiva nel momento utile, determina una preclusione processuale che cristallizza la mancanza della condizione di procedibilità. Senza l’aggravante, il tentato furto è procedibile a querela, qui mancante: i reati sono dunque improcedibili.

Esito: accoglie i ricorsi e annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione ai reati di cui ai capi a) e b), per essere gli stessi improcedibili per difetto di querela.

Implicazioni pratiche

Dopo la riforma che ha esteso la procedibilità a querela per il furto, l’aggravante non ritualmente contestata non può “riespandere” la procedibilità d’ufficio in appello: se il pubblico ministero non ha effettuato la contestazione suppletiva nel momento utile, scatta una preclusione e il giudice d’appello deve rilevare l’improcedibilità per difetto di querela. Per la difesa è un’arma processuale rilevante: verificare sempre la ritualità della contestazione delle aggravanti ad effetto speciale, il cui difetto — in assenza di querela — può condurre all’annullamento senza rinvio, evitando la regressione del procedimento.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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