Il giudice del rinvio deve applicare la soccombenza sull’esito globale della lite (Cass. civ. Sez. 3 n. 21396 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato. Il giudice del rinvio non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte. La Corte di cassazione può ritenere fondata la questione sollevata dal ricorso per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte, individuata d’ufficio, a condizione che tale individuazione avvenga sulla base dei fatti accertati e non richieda ulteriori indagini, e che l’esercizio del potere di qualificazione non confligga con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto.
Il Fatto
Il contribuente propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma su istanza della società creditrice per la somma di € 20.265,81, eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito e chiedendo la declinatoria in favore del Tribunale di Velletri. Il Tribunale dichiarò la propria incompetenza, revocò il decreto ingiuntivo e rimise al giudice dichiarato competente la statuizione sulle spese.
A seguito di una prima sentenza della Corte d’Appello di Roma dichiarata inammissibile e cassata da questa S.C., il giudice del rinvio compensò le spese dei primi due gradi di giudizio, liquidando a carico della società solo le spese relative al giudizio di legittimità e al giudizio di rinvio. Avverso tale statuizione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato la questione della corretta applicazione del principio della soccombenza nelle statuizioni sulle spese rese dal giudice del rinvio nell’ambito del giudizio di cui all’art. 392 c.p.c. Il ricorrente lamentava l’illegittima e immotivata compensazione delle spese dei primi due gradi, pur avendo ottenuto la revoca integrale del decreto ingiuntivo, e la violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese relative alla fase di rinvio.
La S.C. ha accolto il primo motivo, richiamando il principio secondo cui il giudice del rinvio deve applicare il criterio della soccombenza con riferimento all’esito globale del processo, e non in modo parcellizzato rispetto ai singoli gradi. Tale principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 32906 del 2022 e ribadito dalla Sez. 2 n. 4818 del 2026, comporta che il giudice possa compensare le spese o condannare anche la parte vittoriosa nel giudizio di legittimità se complessivamente soccombente nell’intera vicenda processuale.
Il Collegio ha censurato la sentenza impugnata proprio per aver valorizzato in modo parcellizzato gli esiti dei singoli gradi, ponendosi in contrasto con il principio di diritto richiamato. Ha inoltre precisato che la Corte può ritenere fondata la questione per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte, in base ai principi in tema di qualificazione giuridica d’ufficio.
L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo motivo, relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di rinvio. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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