Compenso al custode di partecipazioni societarie pignorate: si applica l’art. 19 D.M. n. 140/2012 con il limite di un terzo del realizzo (Cass. civ. Sez. 2 n. 6600 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso spettante al dottore commercialista o esperto contabile nominato custode di partecipazioni societarie sottoposte a pignoramento deve essere liquidato ai sensi dell’art. 19 D.M. n. 140/2012, stante l’assenza di una specifica disciplina nel D.M. n. 80/2009 e l’impossibilità di assimilare tale attività a quella di custodia di beni immobili. Detto compenso non può, tuttavia, superare la misura di un terzo del valore di realizzo del bene pignorato, secondo il limite di cui all’art. 4, ultimo comma, D.M. n. 80/2009, volto a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale in fase esecutiva ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost. L’art. 2233 c.c. non è applicabile in via analogica, operando solo per gli incarichi di origine negoziale.
Il Fatto
Un dottore commercialista, nominato custode di quote di partecipazioni societarie pignorate nell’ambito di una procedura esecutiva mobiliare, vedeva liquidato il proprio onorario dal Giudice dell’esecuzione sulla base dell’art. 19 D.M. n. 140/2012. La società creditrice procedente proponeva opposizione avverso il decreto di pagamento, lamentando l’eccessività dell’importo riconosciuto. Il Tribunale di Gorizia accoglieva l’opposizione, revocando il decreto e ricondiscendo l’attività di custodia di partecipazioni societarie alla disciplina prevista per la custodia di beni immobili di cui all’art. 2 D.M. n. 80/2009, in ragione del minor impegno richiesto. Il custode proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso profili di inammissibilità del ricorso, ritenendo che la critica fosse volta non a rivalutare i fatti di causa, ma a contestare la corretta individuazione della norma applicabile per la liquidazione del compenso, questione di diritto sindacabile in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il D.M. n. 80/2009 disciplina i compensi per l’attività ordinaria di custodia di beni immobili (art. 2) e, per i beni mobili, solo in relazione a veicoli e beni contenuti negli immobili pignorati (art. 4), senza nulla prevedere per la custodia di partecipazioni societarie. Ha quindi escluso che tale attività possa essere assimilata alla custodia di beni immobili, considerata la diversità delle attività richieste, che implicano una gestione dinamica, comprensiva dell’esercizio del diritto di voto in assemblea e dello studio delle questioni all’ordine del giorno.
La Suprema Corte ha quindi individuato nel D.M. n. 140/2012 la disciplina di riferimento, in forza della sua portata generale e della previsione di cui all’art. 1 che consente l’applicazione analogica ai casi non espressamente regolati. Richiamando l’art. 15, comma 2 del medesimo decreto, che include l’attività di amministrazione e custodia tra quelle dei dottori commercialisti, la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 19, relativo all’amministrazione e custodia di aziende, quale norma più prossima all’attività di custodia di partecipazioni societarie. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 2233 c.c., richiamando il precedente di Cass. n. 38249/2021, in quanto tale disposizione opera in una logica negoziale assente negli incarichi derivanti da un atto di investitura giudiziaria.
Tuttavia, la Corte ha precisato che, trattandosi di beni pignorati, il compenso deve rispettare il limite logico e giuridico emergente dall’art. 4 D.M. n. 80/2009, non potendo superare un terzo del valore di realizzo del bene. Tale limite risponde a esigenze di interesse pubblico, garantendo l’effettività della tutela giurisdizionale in fase esecutiva.
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia, in diversa composizione, per la rideterminazione del compenso secondo il principio di diritto enunciato.
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Nota della Redazione
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