Appello contro la sentenza di revocazione: valgono i termini in vigore quando fu emessa la decisione revocanda (Cass. civ. Sez. I n. 3031 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione, il mezzo di gravame avverso la sentenza che è stata pronunciata nel giudizio di revocazione è quello previsto originariamente al momento in cui fu pronunciata la sentenza impugnata per revocazione, ai sensi dell’art. 403, comma 2, c.p.c., senza che possano assumere rilievo le successive modifiche legislative. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la pronuncia della Corte di appello che – applicando erroneamente il termine breve di sei mesi e non quello di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c., laddove la sentenza oggetto di revocazione era precedente l’entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 – aveva ritenuto tardivo l’appello proposto nei confronti della decisione sulla revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento resa in data anteriore alla legge n. 69 del 2009). (Rv. 677291-01)
Il Fatto
La socia accomandataria di una società in accomandita semplice, in proprio e quale legale rappresentante, aveva proposto nel 2015 impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 6, c.p.c. contro la sentenza del Tribunale di Firenze del 1996 che aveva dichiarato il fallimento della società e della socia. Sosteneva che la sentenza fosse stata pronunciata per dolo del giudice, accertato successivamente con sentenza passata in giudicato, e contestava nel merito l’esistenza del credito della banca che aveva chiesto il fallimento.
Il Tribunale di Firenze aveva rigettato la revocazione, ritenendo formato il giudicato sullo stato di insolvenza e non provato il dolo, fondato solo su notizie di stampa e riferito a un componente del collegio diverso dal magistrato che aveva seguito l’istruttoria prefallimentare. La Corte d’appello di Firenze aveva dichiarato inammissibile l’appello, proposto nel novembre 2018 contro la sentenza dell’aprile 2018: non operando la sospensione feriale per il giudizio di revocazione della sentenza di fallimento, l’impugnazione era tardiva rispetto al termine semestrale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la banca ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo il secondo motivo, pregiudiziale, con cui si sosteneva che la Corte d’appello non potesse più dichiarare l’inammissibilità dopo l’udienza di prima trattazione, in base agli artt. 348-bis e 350 c.p.c. Il motivo è infondato: la previsione dell’art. 348-ter, secondo cui l’ordinanza di inammissibilità va adottata prima della trattazione, attribuisce al giudice un potere-dovere di definizione anticipata che non è precluso dall’invito a precisare le conclusioni (Cass. n. 16077/2025). In tal caso la questione resta assorbita dalla sentenza che definisce l’appello, impugnabile per vizi propri e non per il solo fatto di non essere stata resa nelle forme semplificate (Cass. n. 37272/2021).
Il primo motivo è invece fondato. L’art. 403, comma 2, c.p.c. stabilisce che contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione. Secondo la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 74/2013), l’avverbio si riferisce allo strumento proponibile al momento in cui fu pronunciata la sentenza revocanda, senza che rilevino le modifiche legislative successive; il principio si estende anche ai termini allora previsti per proporre il gravame (Cass. n. 37750/2021; Cass. n. 19969/2015; Cass. n. 15741/2013; Cass. n. 6007/2012).
Nella specie la sentenza di fallimento era del 1996, anteriore al d.lgs. n. 5/2006: il mezzo di impugnazione era l’appello e il termine lungo ex art. 327 c.p.c., nel testo precedente la l. n. 69/2009, era di un anno, non di sei mesi. La Corte d’appello, applicando il termine semestrale, non ha fatto corretta applicazione di questi principi. Il terzo motivo, relativo alle spese, è assorbito. La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e cassa con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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