Il deposito telematico si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna, non con l’accettazione della cancelleria (Cass. civ. Sez. 2 n. 5744 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito di atti processuali in modalità telematica, l’incombente si perfeziona nel momento in cui il sistema genera il messaggio di posta elettronica certificata attestante l’avvenuta consegna della busta telematica contenente l’atto (cd. “seconda PEC”), e non già con la successiva ricezione della comunicazione di accettazione della cancelleria (cd. “quarta PEC”). Il rifiuto di iscrizione a ruolo opposto dalla cancelleria, quand’anche derivi da una irregolarità nella procedura di deposito (come l’errata individuazione del fascicolo di destinazione), comporta una mera irregolarità sanabile, non idonea a pregiudicare il perfezionamento del deposito telematico. Ne consegue che la parte non incorre in decadenza quando la rinnovazione dell’iscrizione avvenga a termine scaduto, purché l’invio iniziale sia stato compiuto entro il termine previsto dalla legge.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto opposizione, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decreto di rigetto della domanda di indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio civile, definito con ordinanza della Corte di Cassazione depositata il 4.1.2023. Il giudice dell’opposizione aveva dichiarato il ricorso tardivo, ritenendo che l’iscrizione a ruolo — avvenuta il 5.7.2023, dopo il rifiuto manuale della cancelleria della precedente iscrizione del 4.7.2023 — fosse successiva alla scadenza del termine semestrale previsto dall’art. 4 della legge n. 89 del 2001.

La Corte di Appello di Napoli aveva confermato tale ricostruzione, affermando che, nella vigenza del processo telematico, la tempestività del deposito va apprezzata con riferimento al momento dell’accettazione della cancelleria (cd. “quarta PEC”), e non già con riguardo all’effetto provvisorio derivante dalla ricevuta di avvenuta consegna (cd. “seconda PEC”).

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, con il quale la società lamentava la violazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 89 del 2001, nonché degli artt. 121, 153, comma 2, 324 e 327 c.p.c., per l’erronea valutazione del momento perfezionativo del deposito telematico, ritenendolo fondato.

La Corte ha richiamato il principio, già affermato da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15662 del 2019, secondo cui, in mancanza di una espressa sanzione di nullità, ove il sistema informatico abbia consentito l’invio telematico generando le relative ricevute e ingenerando l’affidamento del completamento del deposito, la fattispecie risulta connotata da mera irregolarità quanto all’identità del fascicolo di destinazione, con conseguente raggiungimento dello scopo di portare a conoscenza dell’ufficio di cancelleria l’avvenuto deposito.

Con specifico riguardo al momento perfezionativo, la Corte ha ribadito — richiamando Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 36542 del 2022 — che il rifiuto di iscrizione telematica opposto dalla cancelleria non determina l’improcedibilità, comportando una mera irregolarità sanabile. Il deposito telematico è attestato dal secondo messaggio PEC di accettazione dell’invio, ossia dalla ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, non trovando applicazione l’art. 285, comma 4, del T.U. spese di giustizia con riferimento ai depositi digitali. In tal senso depone anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9772 del 2016, citata dalla Corte a sostegno del raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario.

Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che l’iscrizione a ruolo operata dalla società in data 4.7.2023 fosse tempestiva, essendo il giudizio presupposto stato definito il 4.1.2023. La mera irregolarità riscontrata dalla cancelleria, per la quale l’iscrizione era stata rifiutata, non implica la decadenza dal diritto di instare per l’equo indennizzo, potendo la rinnovazione dell’iscrizione avvenire anche a termine scaduto, senza che detta rinnovazione ponga nel nulla l’iniziale incombente compiuto nel rispetto del termine legale.

Quanto al primo motivo di ricorso, concernente la lesione del diritto di difesa per l’emanazione del decreto di rigetto nello stesso giorno di scadenza del termine concesso per l’integrazione documentale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, in quanto riguardante una questione sulla quale il giudice di merito non si era pronunciato, avendola ritenuta assorbita. In applicazione del principio richiamato da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19442 del 2022, l’esame delle questioni assorbite va rimesso al giudice di rinvio. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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