Prescrizione triennale del compenso professionale e novazione non provata (Cass. civ. n. 25765 del 04.09.2023)

Principi di diritto (Massima)
Il credito del professionista per il compenso dell’attività svolta è soggetto al termine di prescrizione triennale previsto dall’art. 2956 n. 2 c.c. e non a quello decennale, a meno che non venga provato un successivo accordo novativo tra le parti. Il motivo di ricorso per cassazione che richiami atti processuali o documenti senza indicare precisamente dove e quando siano stati prodotti è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c. La memoria illustrativa non può supplire alla mancata specificazione richiesta dalla legge. Gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito in ordine all’interruzione della prescrizione non sono sindacabili in sede di legittimità.

Il Fatto

Un avvocato conveniva in giudizio la coniuge di un suo cliente deceduto per ottenere il pagamento di un corrispettivo di Euro 4.000,00, pattuito per le prestazioni professionali svolte in favore del de cuius. La convenuta eccepiva la prescrizione del credito. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, ma il Tribunale di Patti, in sede di gravame, riformava la decisione, dichiarando estinto il credito per prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente lamentava, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2946 e 2947 c.c. nonché degli artt. 1230 e 1235 c.c., sostenendo che la prescrizione fosse decorsa non dall’incarico (1996), ma da un accordo successivo del 2002. Con il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il giudice d’appello non avrebbe considerato la natura novativa di quell’accordo.

La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, perché formulati in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. Il ricorrente, infatti, aveva richiamato una scrittura del 1996 e delle deposizioni testimoniali senza indicare quando fossero stati prodotti e dove fossero reperibili, né riportandone il contenuto essenziale. Tale carenza non poteva essere sanata dalla memoria illustrativa, che ha mero valore di approfondimento.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che l’inammissibilità si riverbera anche sulle censure relative alla violazione di legge. Il giudice di merito aveva già considerato l’accordo del 2002, ma lo aveva ritenuto non novativo, affermando che, anche volendone ammettere l’esistenza, il termine triennale sarebbe comunque scaduto nel 2005, ben prima della citazione notificata nel 2009. Tale valutazione costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza impugnata e revoca dell’eventuale credito per intervenuta prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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