La retribuzione di risultato già corrisposta esclude l’interesse alla ripetizione del dirigente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22334 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui il dirigente pubblico rivendichi una maggiorazione della retribuzione di risultato è infondata — e il ricorso per cassazione che la ripropone è inammissibile — ove risulti che il trattamento richiesto sia stato integralmente corrisposto e che alcuna trattenuta sia stata operata, salvo conguagli di importo minimo non contestati. La fattispecie delle mansioni superiori ex art. 52 d.lgs. n. 165/2001 ricorre solo quando le mansioni svolte siano ascrivibili, secondo il contratto collettivo, a una qualifica superiore a quella di inquadramento; nel rapporto di lavoro dirigenziale, ove gli incarichi sono equivalenti ex art. 19 d.lgs. n. 165/2001, la contestazione sulla spettanza di una voce accessoria non integra tale fattispecie. La decisione che dichiara assorbita la questione della complessità della struttura, avendo accertato l’avvenuto pagamento del trattamento richiesto, non è affetta da vizi di motivazione né da extrapetizione.

Il Fatto

Un dirigente di seconda fascia dell’INPS, già dipendente dell’ENPALS, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di risultato per gli anni 2010 e 2011, che l’Istituto gli aveva chiesto in ripetizione, per circa 17.000 euro l’anno. Il dirigente, preposto alla direzione di un’area composta da quattro direzioni, riteneva tale struttura “particolarmente complessa” ai sensi dell’art. 5 degli Atti Unilaterali adottati dall’INPS nel 2014 e nel 2015, in mancanza di accordo collettivo, e rivendicava la maggiorazione per l’attività effettivamente svolta.

Il Tribunale rigettava il ricorso e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo che la retribuzione di risultato fosse stata regolarmente corrisposta, mentre l’indebito recuperato riguardava una diversa voce, la maggiorazione per le funzioni vicarie di Direttore Generale, non richiesta in giudizio. Avverso tale sentenza il dirigente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per mancata confrontazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, assumendo che il diritto alla maggiorazione non richiedesse un atto formale di qualificazione della struttura come complessa, trattandosi di svolgimento di mansioni superiori. La Corte ha rilevato che la Corte territoriale non aveva negato il diritto per tale ragione, ma perché la retribuzione di risultato era già stata corrisposta e nessuna trattenuta era stata operata, se non per somme in eccedenza rispetto alle risorse disponibili (644,74 euro per il 2010 e 1.061,49 euro per il 2011), non contestate dal ricorrente. Il motivo è stato altresì ritenuto manifestamente infondato, poiché la fattispecie delle mansioni superiori non si configura nel rapporto dirigenziale, ove gli incarichi sono equivalenti ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001, vertendosi al più in una questione di spettanza di un trattamento accessorio.

Il secondo e il quarto motivo, concernenti rispettivamente la nullità della sentenza per motivazione omessa o contraddittoria e l’omesso esame di un fatto decisivo, sono stati dichiarati inammissibili per la stessa ragione: la Corte d’Appello aveva espressamente giudicato assorbita la questione della qualificazione dell’area come struttura particolarmente complessa, avendo accertato che il trattamento richiesto era stato già pagato. In tale affermazione non sussiste alcuna contraddizione logica.

Il terzo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte rigettato una domanda diversa da quella proposta, è stato parimenti dichiarato inammissibile: la Corte territoriale non ha respinto la domanda sulla base della spettanza al vicario, ma ha solo esaminato incidentalmente tale profilo con riferimento alla legittimità della pretesa restitutoria dell’INPS. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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