La domanda risarcitoria non implica quella di risoluzione del contratto (Cass. civ. Sez. 2 n. 22333 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento non può ritenersi implicitamente proposta per il solo fatto che sia stata avanzata una domanda di risarcimento dei danni, attesa l’autonomia delle due azioni riconosciuta dall’art. 1453 cod. civ. L’accertamento della domanda effettivamente formulata è attività riservata al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo nei limiti dei vizi di nullità processuale o di error in procedendo. Il ricorso per cassazione che ripropone la nullità della sentenza di primo grado, già esclusa dal giudice d’appello, è inammissibile per carenza di interesse, in ragione dell’effetto sostitutivo della pronuncia di secondo grado. L’errore di calcolo ascritto al giudice, che derivi da una presunta errata lettura della relazione del consulente tecnico d’ufficio, non è emendabile con il procedimento di correzione delle sentenze ma deve essere fatto valere con l’impugnazione.
Il Fatto
Una società di progetto, incaricata della realizzazione di un tratto ferroviario, aveva affidato i lavori di costruzione di una galleria a un consorzio stabile. A fronte del mancato pagamento di parte del corrispettivo, il consorzio affidatario convenne in giudizio la committente, chiedendone la condanna al pagamento delle fatture insolute e al risarcimento dei danni. La società committente si oppose, chiedendo a sua volta in via riconvenzionale la condanna dell’affidatario al risarcimento dei danni per asserite anomalie dell’opera e ritardi, e chiamò in causa la propria assicuratrice perché la manlevasse. Il Tribunale accolse in parte la domanda dell’affidatario e condannò la committente al pagamento del saldo, con condanna dell’assicuratrice a tenere indenne la società. La Corte d’appello rigettò l’appello principale della committente e accolse quello incidentale dell’assicuratrice.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti dell’assicuratrice, a seguito della rituale rinuncia al ricorso formulata dalla società ricorrente e accettata dalla controparte, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha chiarito che il ricorso per cassazione con cui si ripropongono censure già svolte in appello per ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado è privo di interesse, poiché il giudice d’appello, in virtù dell’effetto sostitutivo, è tenuto a decidere nel merito e non può limitarsi ad annullare la sentenza impugnata.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha affermato un principio consolidato: la domanda risarcitoria e la domanda di risoluzione contrattuale sono autonome e non sussiste tra loro alcun rapporto di implicazione necessaria. La volontà di risolvere il contratto deve risultare da una domanda espressa o da altre richieste che la presuppongano logicamente, evenienza che non ricorre nella sola proposizione di una pretesa risarcitoria. L’interpretazione degli atti difensivi compiuta dalla Corte territoriale, che aveva escluso la formulazione di una domanda di risoluzione, è stata ritenuta esente da vizi rilevanti in sede di legittimità.
La Corte ha inoltre escluso la sussistenza di un vizio di motivazione nella sentenza impugnata, rilevando che il giudice d’appello aveva adeguatamente esaminato le risultanze della consulenza tecnica, dando conto delle ragioni per cui le contestazioni della società erano infondate. Ha infine rigettato il motivo concernente l’errore di calcolo, precisando che l’asserita errata lettura dei dati peritali da parte del giudice, non desumibile dalla motivazione, non configura un errore materiale ma un errore di giudizio, da far valere con i mezzi di impugnazione. Il ricorso è stato pertanto respinto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1453 c.c. – Risolubilità del contratto per inadempimento
- Art. 391 c.p.c. – Pronuncia sulla rinuncia