Alunno con disabilità e orario ridotto: l’uscita anticipata imposta e discriminazione vietata (Cass. 23363/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 23363/2026, pubblicata il 16 luglio 2026 (R.G.N. 22312/2025) – pubblica udienza del 9 luglio 2026, Presidente e Relatore Alberto Giusti. Generalita, dati sanitari e altri dati identificativi oscurati per ordine della Corte a tutela della riservatezza.

Il principio di diritto

La riduzione dell’orario di frequenza scolastica imposta all’alunno con grave handicap iscritto alla scuola dell’infanzia, costretto, in via di pratica costante, a uscire da scuola prima del suono della campanella, determina una compressione del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica del bambino disabile e integra una forma di discriminazione, vietata dall’art. 2 della legge n. 67 del 2006. Non assume rilievo, al fine di escludere tale discriminazione, la circostanza che la scelta dell’amministrazione sia stata determinata dall’insufficiente numero di ore di sostegno assegnate, ne che il relativo piano educativo individualizzato non sia stato impugnato dai genitori dell’alunno dinanzi al competente giudice amministrativo.

Il fatto

I genitori di un minore con grave disabilità, iscritto a una scuola dell’infanzia paritaria, agivano ai sensi degli artt. 28 d.lgs. n. 150/2011 e 3 legge n. 67/2006 denunciando una condotta discriminatoria: nell’anno scolastico in contestazione, al bambino era stata imposta una frequenza ridotta, con uscita anticipata, a fronte dell’orario pieno assicurato agli altri alunni della classe. Il Tribunale di Treviso accertava la discriminazione e riconosceva un risarcimento del danno non patrimoniale; la Corte d’appello di Venezia riformava, rigettando la domanda dei genitori. Questi ricorrevano per cassazione con due motivi; resistevano la scuola e la compagnia assicuratrice chiamata in garanzia.

La motivazione

Il primo motivo e fondato. La riduzione dell’orario di frequenza imposta all’alunno con grave handicap, costretto in via costante a uscire prima del termine delle lezioni, comprime il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica e integra una discriminazione vietata dall’art. 2 della legge n. 67/2006, letta alla luce della legge n. 104/1992, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (l. n. 18/2009) e dei principi costituzionali. A escludere la discriminazione non rileva che la scelta sia stata determinata dall’insufficiente numero di ore di sostegno assegnate, ne che il piano educativo individualizzato non sia stato impugnato dai genitori davanti al giudice amministrativo: la tutela antidiscriminatoria opera in via autonoma a garanzia del diritto del minore all’istruzione in condizioni di parita. Il secondo motivo resta assorbito.

Esito: la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese; ordina l’oscuramento delle generalità, dei dati sanitari e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

Implicazioni pratiche

La pronuncia rafforza la tutela del diritto all’istruzione e all’inclusione dei minori con disabilità. Imporre all’alunno con grave handicap un orario di frequenza ridotto rispetto ai compagni – facendolo uscire sistematicamente prima – e una discriminazione vietata dalla legge n. 67/2006, a prescindere dalle ragioni organizzative addotte dalla scuola. Due chiarimenti operativi rilevanti: la carenza di ore di sostegno assegnate non giustifica la riduzione dell’orario e non esclude la discriminazione; e la mancata impugnazione del piano educativo individualizzato davanti al giudice amministrativo non preclude l’azione antidiscriminatoria davanti al giudice ordinario. Uno strumento di tutela azionabile dalle famiglie a garanzia della frequenza in condizioni di parita.

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