Inesistente un diritto alla parità di trattamento tra medici di medicina generale e specializzandi (Cass. civ. Sez. 3 n. 23208 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile una responsabilità dello Stato per danni derivanti dall’attività di produzione normativa, salvo che questa abbia violato precetti di ordine sovranazionale. In materia di remunerazione dei medici in formazione, l’ordinamento dell’Unione Europea non impone agli Stati membri di stabilire una misura predeterminata della stessa, né un principio di parità di trattamento tra gli iscritti ai corsi di formazione in medicina generale e gli iscritti alle scuole di specializzazione. La previsione di trattamenti economici differenziati tra le due categorie è giustificata dalla diversità di natura, contenuto e scopo dei rispettivi percorsi formativi e rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale.
Il Fatto
Alcuni medici, iscritti al corso di formazione in medicina generale tra il 2006 e il 2013, convennero in giudizio lo Stato italiano, lamentando di aver percepito una borsa di studio di importo inferiore rispetto a quella riconosciuta ai colleghi iscritti alle scuole di specializzazione. Gli attori qualificavano il loro corso come sovrapponibile a quello di specializzazione e chiedevano il risarcimento del danno per la disparità di trattamento, assumendo la violazione di obblighi imposti dal diritto comunitario. Il Tribunale di Roma e, in grado di appello, la Corte d’appello di Roma rigettarono le domande, sia dichiarando prescritte le pretese maturate prima del maggio 2008, sia escludendo l’esistenza di un diritto alla equiparazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il motivo di ricorso concernente il merito della pretesa risarcitoria, rilevando che, sebbene la redazione del motivo rasentasse l’inammissibilità per la trascrizione integrale dell’atto d’appello, la censura poteva essere interpretata come volta a contestare l’esclusione del diritto al risarcimento per il periodo in cui la borsa di studio era stata percepita. Richiamato il principio, di derivazione sovranazionale, dell’obbligo del giudice di preferire l’interpretazione che conduca a una decisione di merito, la Corte ha ritenuto la censura comunque esaminabile.
Nel merito, la pretesa è stata giudicata infondata. La Corte ha evidenziato che una responsabilità dello Stato per l’attività legislativa è concepibile solo in caso di violazione di precetti sovranazionali. Nel caso di specie, nessuna norma dell’Unione Europea stabilisce la misura della remunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, come già chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. In assenza di vincoli comunitari, gli Stati membri conservano la facoltà di graduare diversamente i trattamenti economici delle due categorie.
La Corte ha inoltre escluso la sussistenza di un principio comunitario di parità di trattamento tra le due figure, rilevando la diversità di natura, contenuto e scopo dei percorsi: il corso di formazione in medicina generale è finalizzato all’iscrizione nelle graduatorie regionali per la medicina convenzionata, mentre la scuola di specializzazione è volta al conseguimento di un titolo che abilita alla libera professione e all’attività di specialista del S.S.N. La previsione di regole economiche differenziate integra, pertanto, una scelta discrezionale del legislatore, la cui responsabilità può essere solo politica e non giuridica.
Il primo motivo di ricorso, riguardante la prescrizione dichiarata dal giudice d’appello, è stato ritenuto assorbito, in quanto la motivazione sulla prescrizione era enunciata in via alternativa e logicamente subordinata rispetto a quella di merito, ormai consolidatasi. Quanto al terzo motivo, concernente il mancato adeguamento e la mancata indicizzazione della borsa di studio, la Corte lo ha ritenuto infondato, affermando che la scelta di politica legislativa di non adeguare la borsa di studio non è imposta dall’ordinamento sovranazionale né costituzionalmente necessitata, con la conseguenza che la condotta dello Stato non integra gli estremi di un fatto illecito.
Nota della Redazione
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