Danni da fauna selvatica: distinzione tra risarcimento e indennizzo e legittimazione passiva (Cass. civ. Sez. 3 n. 13358 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di danni arrecati dalla fauna selvatica, il danneggiato vanta una duplice e differenziata posizione giuridica soggettiva. Da un lato, la tradizionale tutela risarcitoria, che lo assoggetta agli oneri di allegazione e prova di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano e che, in caso di accoglimento, garantisce l’integralità del ristoro. Dall’altro lato, una tutela indennitaria, svincolata da specifici oneri probatori ma rimessa alla discrezionale individuazione del legislatore competente, in un ambito più ristretto quale espressione del bilanciamento tra l’interesse alla protezione della fauna e quello dei privati. La competenza a rispondere degli indennizzi spetta alla Regione, mentre la legittimazione passiva per il risarcimento del danno va verificata alla luce della normativa applicabile. È onere del ricorrente per cassazione indicare in modo adeguato la causa petendi azionata, riportando i passi salienti dell’atto di citazione, per consentire il controllo sulla corretta applicazione del diritto.
Il Fatto
Il titolare di un’azienda agrituristica convenne in giudizio l’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) per ottenere il risarcimento dei danni causati dai cinghiali, che si erano introdotti nel fondo danneggiando anche la piscina. L’ATC eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e contestò la domanda, deducendo il mancato rispetto delle prescrizioni preventive impartite dopo un sopralluogo. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d’appello, pur rilevando un errore di qualificazione compiuto dal primo giudice, confermò il rigetto affermando che la domanda, avente natura di richiesta di indennizzo, andava proposta nei confronti della Regione, titolare dei poteri di gestione della fauna selvatica. Avverso tale sentenza l’attore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, muove dalla condivisione del principio, già affermato da precedenti pronunce, secondo cui in tema di danni da fauna selvatica sussiste una duplice posizione giuridica del danneggiato. Da un lato, vi è la tutela risarcitoria ex art. 2043 cod. civ., che impone l’onere di allegare e provare tutti gli elementi dell’illecito; dall’altro, una tutela indennitaria che prescinde da tali oneri ma che è rimessa alla discrezionalità del legislatore regionale. Il Collegio ribadisce l'”ontologica differenza” tra risarcimento e indennizzo.
Con il primo e il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di norme in materia di agriturismo e di legislazione regionale toscana sulla fauna selvatica (L.R. Toscana n. 3/1994), censurando la sentenza per non aver riconosciuto la titolarità di competenze in capo all’ATC. La Corte osserva che l’originaria domanda era stata qualificata dalla Corte territoriale come avente ad oggetto un indennizzo, e che tale qualificazione comportava la necessità di convenire la Regione. Tuttavia, il ricorso non riporta alcuna parte dell’atto di citazione utile a dimostrare l’esatto oggetto della domanda, rendendo impossibile verificare la fondatezza della doglianza.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa valutazione dei fatti pacifici e della somma richiesta, deducendo la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. La censura è parimenti dichiarata inammissibile: la valutazione e la liquidazione del danno, anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., costituiscono un momento logicamente successivo all’accertamento della legittimazione passiva del convenuto e all’effettiva sussistenza del danno.
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Nota della Redazione
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