Clausola di copertura finanziaria e impegno di spesa: rapporto non riferibile all’ente (Cass. civ. Sez. 1 n. 17479 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto per i comuni di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio, sancito dall’art. 23, commi 3 e 4, d.l. n. 66/1989 (oggi art. 191 d.lgs. n. 267/2000), si applica anche quando la spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico. Il finanziamento esaurisce i suoi effetti nel rapporto tra ente beneficiario ed ente finanziatore, che rimane estraneo al rapporto con il professionista. La clausola contrattuale che subordina il pagamento del compenso alla concessione del finanziamento non consente di derogare alle procedure di spesa. In mancanza dell’impegno contabile, il rapporto obbligatorio non è riferibile all’ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l’amministratore o funzionario che abbia assunto l’impegno. È inammissibile l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. nei confronti dell’ente, per il carattere sussidiario dell’azione, potendo il danneggiato agire direttamente nei confronti del funzionario.
Il Fatto
Un professionista, incaricato da un comune di redigere un progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche, agiva per il pagamento del compenso, non corrisposto dall’ente. Il disciplinare di incarico subordinava il pagamento all’avvenuto finanziamento regionale. Il tribunale, su opposizione del comune, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo l’incarico privo di copertura finanziaria e in contrasto con l’art. 23 del d.l. n. 66/1989. La corte d’appello rigettava l’appello del professionista, confermando la nullità dell’incarico e l’inapplicabilità dell’azione di arricchimento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha affermato che la tesi del ricorrente, secondo cui il comune non avrebbe dovuto assumere l’impegno di spesa per i fondi di provenienza regionale, è superata dalla giurisprudenza costante. Il divieto di effettuare spese senza impegno contabile, sancito dall’art. 23, commi 3 e 4, d.l. n. 66/1989, si applica anche quando la spesa sia finanziata da altro ente pubblico, ferma restando la verifica di copertura nel bilancio del comune che assume l’obbligazione. Il finanziamento, infatti, esaurisce i suoi effetti nel rapporto tra l’ente finanziatore e il comune beneficiario, che rimane estraneo al rapporto con il professionista. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 26657 del 2014, secondo cui occorre distinguere il rapporto di finanziamento dall’impegno di spesa richiesto dal contratto d’opera professionale, che deve risultare necessariamente nel bilancio comunale.
La Corte ha inoltre precisato che l’inserimento nel contratto di una clausola di copertura finanziaria, che subordina il pagamento del compenso alla concessione del finanziamento, non consente di derogare alle procedure di spesa, che non possono essere differite al momento dell’erogazione del finanziamento. In mancanza dell’impegno, il rapporto obbligatorio non è riferibile all’ente ma intercorre tra il privato e l’amministratore o funzionario che ha assunto l’impegno, come già statuito dalle Sezioni Unite n. 26657 del 2014 e ribadito da Cass. n. 21010 del 2018 e Cass. n. 6970 del 2018.
Quanto alla tutela dell’affidamento del terzo, la Corte ha osservato che essa è espressamente prevista dal legislatore, che ha imposto la comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria al terzo interessato, il quale ha facoltà di non eseguire la prestazione in mancanza di tale comunicazione. Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato di non aver ricevuto la comunicazione.
Da ultimo, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo concernente l’azione di arricchimento senza causa. La corte d’appello aveva escluso l’azione ex art. 2041 c.c. nei confronti del comune, in quanto il danneggiato può agire direttamente contro l’amministratore o il funzionario che ha consentito la prestazione. Tale parte della motivazione, basata sul carattere sussidiario dell’azione, non era stata censurata dal ricorrente, determinando l’inammissibilità del motivo.
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Nota della Redazione
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