Risoluzione per inadempimento dell’appaltatore e risarcimento parziale (Trib. Torino n. 2444/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, il creditore che agisce per la risoluzione deve provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento, mentre il debitore ha l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento o l’impossibilità non imputabile; la contumacia del debitore non integra una fictio confessio, ma impedisce a quest’ultimo di assolvere all’onere probatorio. Il mancato rispetto dei termini di esecuzione, protrattosi per un tempo rilevante e senza giustificazione, integra un inadempimento di non scarsa importanza, legittimando la risoluzione del contratto e la restituzione degli acconti versati. Il danno patrimoniale da inadempimento contrattuale deve essere specificamente allegato e provato, con indicazione delle singole voci di pregiudizio e del nesso causale; il danno non patrimoniale non è risarcibile se dedotto in modo generico e privo di supporto probatorio.
Il Fatto
I committenti hanno stipulato con l’appaltatrice due contratti di appalto per la ristrutturazione di un immobile, con benefici del bonus facciate, versando acconti per complessivi € 55.828,00. L’appaltatrice ha iniziato i lavori ma li ha interrotti nel maggio 2022, senza più riprenderli, nonostante le scadenze pattuite (febbraio 2023). I committenti hanno diffidato l’appaltatrice e, constatato il perdurare dell’inadempimento, hanno agito per la risoluzione dei contratti, la restituzione degli acconti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. L’appaltatrice è rimasta contumace.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato la risoluzione dei contratti per inadempimento grave dell’appaltatrice. Ha richiamato il principio di riparto dell’onere probatorio: i committenti hanno provato i contratti e i pagamenti, allegando specificamente l’inadempimento (abbandono del cantiere e mancato completamento delle opere), mentre l’appaltatrice, contumace, non ha assolto all’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento o l’impossibilità non imputabile. Il mancato rispetto dei termini, protrattosi oltre ogni ragionevole limite senza giustificazione, integra un inadempimento di non scarsa importanza, legittimando la risoluzione ex art. 1453 c.c. e la restituzione degli acconti ex art. 1458 c.c.
Quanto al risarcimento, la Corte ha accolto solo le voci di danno specificamente documentate e causalmente riconducibili all’inadempimento (spese per assicurazione e notaio, per € 2.730,00), rigettando le altre per mancanza di prova: il prezzo di acquisto dell’immobile e le spese notarili sono state sostenute prima e indipendentemente dai contratti; i finanziamenti, pur finalizzati alla ristrutturazione, non sono stati provati nel loro utilizzo specifico e nella loro incidenza; il danno non patrimoniale è stato integralmente rigettato per genericità, non essendo stato provato con elementi oggettivi (documentazione medica, consulenze) e non potendo il disagio o lo stress essere risarciti in re ipsa.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio in caso di contumacia: Il committente che agisce per la risoluzione e il risarcimento deve provare il titolo e allegare specificamente l’inadempimento; la contumacia dell’appaltatore non esonera il committente dalla prova dei fatti costitutivi, ma impedisce all’appaltatore di assolvere all’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento o l’impossibilità non imputabile, rendendo più agevole l’accoglimento della domanda di risoluzione.
- Prova del danno risarcibile: Il committente che chieda il risarcimento del danno per inadempimento dell’appaltatore deve allegare e provare specificamente ogni voce di danno (danno emergente, lucro cessante), documentando l’esborso, la sua riconducibilità causale all’inadempimento e la sua effettiva incidenza; la mera allegazione generica o la produzione di finanziamenti non finalizzati non è sufficiente.
- Danno non patrimoniale e onere di allegazione: Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale (disagio, stress, ritardo nella realizzazione del progetto abitativo) non è risarcibile se dedotto in modo generico e privo di supporto probatorio; il giudice richiede la prova di un pregiudizio concreto e grave, documentato da elementi oggettivi (certificati medici, consulenze, testimonianze specifiche), non potendosi presumere dalla sola inadempienza.
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Nota della Redazione
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