Assegno divorzile: la contestazione, anche sintetica, che nega il fatto vale ai sensi dell’art. 115 c.p.c., e lo stato di salute precario può rilevare (Cass. civ. 23282/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, ordinanza n. 23282/2026, pubblicata il 15 luglio 2026 (R.G.N. 587/2026) — camera di consiglio del 9 luglio 2026, Presidente Alberto Giusti, Relatore Rosario Caiazzo.

Il principio di diritto

Il principio di non contestazione (art. 115 cod. proc. civ.) presuppone che il fatto allegato da una parte non sia stato specificamente contestato dall’altra: non può ritenersi pacifico il fatto che la controparte abbia negato, evidenziandone l’assenza di prova, sicché una contestazione, pur sintetica, che disconosca l’esistenza della circostanza è sufficientemente specifica e osta a che il fatto sia posto a fondamento della decisione come non contestato. Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, inoltre, può rilevare anche uno stato di salute precario, che renda più gravoso lo svolgimento di un’attività lavorativa a tempo pieno da parte di un ex coniuge, pur se non integri uno stato di invalidità tale da comportare l’assoluta impossibilità di procurarsi mezzi adeguati.

Il fatto

Nel giudizio di divorzio, il Tribunale di Teramo riconosceva alla ex moglie un assegno divorzile di 150,00 euro mensili. La Corte d’appello di L’Aquila, accogliendo l’appello dell’ex marito, escludeva l’assegno: riteneva non provato lo squilibrio reddituale e, in particolare, riteneva provata— per non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ.— una seconda occupazione lavorativa della donna (dal 2024) idonea a parificarne il reddito a quello dell’ex marito; riteneva inoltre irrilevante lo stato di salute della ex moglie. Quest’ultima ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La motivazione

Contrasto tra dispositivi (primo motivo)— fondato. La sentenza impugnata recava due statuizioni sulle spese diverse e contrastanti, espressione di un errore nella redazione non riconducibile a mero errore materiale o lapsus calami: il giudice del rinvio dovrà statuire sulle spese per dirimere il contrasto, difettando la necessaria chiarezza sul decisum.

Non contestazione e stato di salute (motivi secondo, terzo e quarto)— fondati. La Corte d’appello ha erroneamente applicato il principio di non contestazione, ritenendo pacifica la seconda occupazione della ricorrente: costei, invece, l’aveva contestata, deducendone l’assenza di prova (mancata produzione di documenti o di relazione investigativa). Rispettato l’onere di autosufficienza (indicazione della sede processuale e trascrizione della comparsa di risposta avversaria e della propria difesa: Cass. n. 1558 del 2024), emerge che la contestazione era sufficientemente specifica; la motivazione ha quindi violato l’art. 115 cod. proc. civ. è inoltre illogico escludere il peggioramento delle condizioni di salute per il solo fatto che la ricorrente aveva continuato a lavorare, e omesso l’esame dell’ultimo certificato medico in ordine cronologico: ai fini dei presupposti dell’assegno può rilevare anche uno stato di salute precario, che renda più gravoso il lavoro a tempo pieno, pur senza integrare un’invalidità assoluta.

Esito: accoglie tutti i motivi del ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.

Implicazioni pratiche

Due indicazioni utili nei giudizi di famiglia (e non solo). Primo, sul principio di non contestazione: perché un fatto avversario diventi “pacifico” occorre che la parte non lo contesti; una difesa che neghi la circostanza e ne evidenzi la mancanza di prova è contestazione specifica, e impedisce al giudice di darla per provata ex art. 115 cod. proc. civ. Chi intende far valere in cassazione la violazione del principio deve però rispettare l’autosufficienza, trascrivendo i passaggi difensivi rilevanti e il contenuto degli atti avversari. Secondo, sull’assegno divorzile: la capacità lavorativa va valutata in concreto, e uno stato di salute precario che renda più gravoso il lavoro a tempo pieno può rilevare ai fini del riconoscimento dell’assegno, anche in assenza di un’invalidità totale. Per chi difende l’ex coniuge economicamente più debole, la conferma che non basta “continuare a lavorare” per escludere ogni rilievo delle condizioni di salute.

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