Assicurazione presso più assicuratori: il giudice d’appello può riqualificare la domanda; i fatti costitutivi vanno verificati d’ufficio (Cass. 24259/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 24259/2026, data di pubblicazione 30 luglio 2026 (R.G.N. 16128/2023) – Presidente Franco De Stefano, Relatore Giovanni Fanticini.

Il principio di diritto

Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) il giudice d’appello che proceda a una diversa qualificazione giuridica della domanda o dei fatti allegati, fermi restando il petitum e la causa petendi in senso sostanziale e purché i fatti costitutivi della fattispecie riqualificata coincidano con quelli allegati nell’atto introduttivo; l’accertamento della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato appartiene, del resto, al dovere officioso del giudice, che deve verificarli anche indipendentemente dalle prospettazioni delle parti.

Il fatto

Un assicurato, coinvolto in un incidente stradale e sottoposto ad apparecchio gessato, agiva nei confronti della propria compagnia per ottenere l’indennità giornaliera da gessatura prevista dalla polizza infortuni (euro 4.900). La compagnia eccepiva l’inoperatività della copertura per la mancata comunicazione di altra polizza stipulata per il medesimo rischio (art. 1910 c.c.). Il Giudice di Pace dichiarava l’inoperatività; il Tribunale di Foggia rigettava l’appello sulla base di una diversa ricostruzione, rilevando che l’attore non aveva provato l’effettiva sussistenza di un danno indennizzabile, avuto riguardo al possibile cumulo con quanto percepibile dall’altro assicuratore (art. 1910, comma 3, c.c.).

L’assicurato ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell’art. 112 c.p.c.

La motivazione

Il primo motivo è inammissibile. Il ricorso che deduce la violazione del principio di non contestazione deve indicare, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c.), la sede processuale in cui la tesi è stata svolta e trascrivere i pertinenti passaggi degli atti propri e di controparte; nella specie la censura è apodittica e priva di riferimenti testuali. Non è dedotto un travisamento della prova nei limiti in cui esso rileva in sede di legittimità (Sez. U. n. 5792/2024), risolvendosi la doglianza in una richiesta di riesame del merito, preclusa in cassazione, atteso che l’accertamento dei fatti spetta in via esclusiva al giudice di merito.

Il secondo motivo è infondato. Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che proceda a una diversa qualificazione giuridica della domanda o dei fatti allegati, fermi il petitum e la causa petendi in senso sostanziale: il Tribunale non ha mutato l’oggetto della domanda, ma ne ha individuato il diverso fondamento giuridico nella mancata dimostrazione di uno dei fatti costitutivi del diritto azionato, operazione che rientra nei poteri officiosi del giudice, tenuto a verificare la sussistenza dei fatti costitutivi anche a prescindere dalle prospettazioni delle parti.

Esito: la Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese, stante l’indefensio dell’intimata.

Implicazioni pratiche

In tema di assicurazione presso diversi assicuratori (art. 1910 c.c.), occorre distinguere l’inoperatività per mancato avviso (comma 1) dalla prova del danno effettivamente indennizzabile a fronte del possibile cumulo con altre coperture (comma 3): sono piani diversi, e il giudice può riqualificare in tal senso la domanda senza incorrere in ultra-petizione. Sul piano del ricorso per cassazione, la denuncia di violazione della non contestazione esige l’autosufficienza – l’indicazione della sede processuale e la trascrizione degli atti – a pena di inammissibilità; e l’accertamento dei fatti costitutivi del diritto, spettando al dovere officioso del giudice, non è censurabile come richiesta di riesame del merito.

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