Continuazione tra fatti in materia di stupefacenti e sindacato del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. 1 n. 549 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. È necessario che, al momento della commissione del primo reato, i successivi siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di alcuni indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. La valutazione del giudice dell’esecuzione, se sorretta da motivazione adeguata e non contraddittoria, non è censurabile in sede di legittimità con critiche meramente oppositive e rivalutative.

Il Fatto

Il condannato, tramite il proprio difensore, presentava istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con due distinte sentenze di condanna, entrambe emesse dalla Corte d’appello di Torino. La prima sentenza riguardava un’ipotesi di importazione di cocaina attraverso la frontiera aerea, mentre la seconda concerneva la detenzione di cocaina in un comune del Torinese.

La Corte d’appello rigettava l’istanza, evidenziando la diversità delle condotte, la presenza di correi differenti nei due procedimenti (nell’uno il solo correo, nell’altro una pluralità di soggetti) e il divario temporale di diversi mesi tra i fatti, ritenendo gli stessi espressione di autonome volizioni criminose. Avverso tale diniego il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e del fatto che i reati successivi fossero stati programmati fin dall’inizio nelle loro linee essenziali. In tal senso ha citato le Sezioni Unite n. 28659 del 2017, Gargiulo, evidenziando che la presenza di taluni indici non è sufficiente se i reati risultano frutto di determinazione estemporanea.

La Corte ha rilevato che il giudice dell’esecuzione aveva preso in considerazione tutti gli indici sintomatici della continuazione, esaminandoli e ricavandone la non rilevabilità di un comune denominatore. Il provvedimento impugnato aveva correttamente evidenziato le diverse condotte sanzionate (importazione e detenzione), la differenza di correi, la distanza temporale tra i fatti e la non coincidenza spaziale dei luoghi di commissione dei reati.

Quanto alle deduzioni del ricorrente, che sottolineava il costante ruolo di supporto logistico allo stesso correo, la Corte le ha ritenute mere rivalutazioni di merito, non idonee a superare le circostanze evidenziate nel provvedimento impugnato, quali la presenza di altri correi nel secondo procedimento e la diversità dei luoghi di commissione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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