Restituzione nel termine per contumace senza elezione domicilio valida (Cass. pen. Sez. 1 n. 548 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale, le notificazioni effettuate al difensore d’ufficio domiciliatario sono di per sé inidonee a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell’imputato, salvo che tale conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore abbia rintracciato l’assistito e instaurato con lui un effettivo rapporto professionale. L’istanza non può essere rigettata per il solo fatto che sia provata la conoscenza del procedimento, occorrendo anche la prova, il cui onere incombe sull’autorità giudiziaria, che l’imputato fosse a conoscenza del provvedimento da impugnare. Tali principi, affermati nel vigore della disciplina del processo contumaciale, risultano applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame e trovano continuità nei criteri dettati per la dichiarazione di assenza, che non può fondarsi sulla sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio.
Il Fatto
Il condannato, raggiunto da ordine di esecuzione relativo a una sentenza di condanna pronunciata in sua contumacia, proponeva inizialmente istanza alla Corte di appello per ottenere la restituzione nel termine per impugnare la decisione di primo grado e, in subordine, la rescissione del giudicato. Il giudice dell’impugnazione dichiarava l’inammissibilità per tardività della domanda di rescissione e qualificava la richiesta principale come incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670, comma 1, cod. proc. pen..
Instaurato il conseguente incidente dinanzi al giudice dell’esecuzione, questi rigettava sia la domanda di declaratoria di nullità del titolo esecutivo sia quella, proposta in subordine ai sensi dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen., volta alla restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado. Il giudice riteneva che l’elezione di domicilio effettuata dall’imputato all’atto del sequestro dell’autovettura, in favore del difensore d’ufficio, fosse circostanza idonea a comprovare l’effettiva conoscenza del provvedimento. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel ripercorrere la vicenda, individua l’oggetto dell’incidente e qualifica le censure del ricorrente come afferenti esclusivamente al tema della restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, rimessa al giudice dell’esecuzione in virtù della previsione eccezionale dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen.. La decisione impugnata aveva disatteso entrambe le richieste, ma il ricorrente si doleva, in particolare, della mancata considerazione dell’inidoneità dell’elezione di domicilio compiuta in fase preprocessuale presso un professionista d’ufficio a comprovare l’effettiva conoscenza di un processo al quale egli non aveva partecipato.
Nel merito, la Corte ritiene il ricorso fondato. Richiama il costante orientamento di legittimità, applicabile ratione temporis, secondo cui le notificazioni effettuate al difensore d’ufficio non valgono a dimostrare l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato contumace, salvo che tale conoscenza emerga aliunde o si provi l’instaurazione di un effettivo rapporto professionale tra il legale e l’assistito. Evidenzia, inoltre, la differenza sostanziale tra l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, indicato dagli agenti operanti, e quella presso il difensore di fiducia, scelto direttamente dall’interessato.
La Corte precisa che l’onere di compiere ogni necessaria verifica circa l’effettiva conoscenza del processo incombe sul giudice dell’esecuzione e che la restituzione nel termine non può essere esclusa per il solo fatto che il difensore abbia tempestivamente proposto appello, trattandosi di iniziativa autonoma che non implica la consapevolezza dell’imputato. Richiama, infine, il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 23948 del 2019, secondo cui la dichiarazione di assenza non può fondarsi sulla sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, dovendosi verificare l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tale da far ritenere con certezza che l’imputato abbia avuto conoscenza del procedimento.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che il giudice dell’esecuzione aveva tratto la prova della conoscenza del processo dalle modalità dell’elezione di domicilio e dalla mancata allegazione di ignoranza da parte dell’interessato. Tale valutazione trascura elementi potenzialmente decisivi: la neutralità dell’indicazione dell’indirizzo del difensore officioso, acquisito autonomamente dagli operanti; l’assenza di contatti tra l’imputato e il legale nel corso del procedimento; la grande distanza temporale tra la sentenza di primo grado e il giudizio di appello. Alla luce di tali carenze motivazionali, la Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara per un nuovo giudizio sul punto.
Nota della Redazione
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