Omesso esame e conversione co.co.pro. in subordinato ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. 1 n. 24610 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo a un vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. La censura con cui si richieda alla Corte di cassazione un nuovo e diverso esame del materiale istruttorio, o la definizione della materia del contendere mediante la valutazione delle reciproche allegazioni, è inammissibile.

Il Fatto

Un professionista, assumendo di essere stato direttore generale di una società dal 1995 al 2018, presentava domanda di ammissione al passivo del fallimento di tale società per crediti di lavoro dipendente, per un importo complessivo di € 9.636.884,04. Il giudice delegato accoglieva solo parzialmente la domanda, ammettendo al passivo in via chirografaria un credito di € 681.000. Avverso il decreto del tribunale, il professionista proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, tutti proposti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per preteso omesso esame di fatti storici decisivi. Nel confermare il proprio consolidato orientamento, la Corte ha preliminarmente ribadito che l’omesso esame di elementi istruttori non configura di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque considerato dal giudice di merito, benché la motivazione non dia conto di tutte le risultanze probatorie. Ha altresì richiamato il principio per cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non è sindacabile in cassazione.

Con riferimento al primo motivo, concernente l’omesso esame di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato nel 2003, la Corte ha rilevato che l’omesso esame di un documento attiene alla valutazione della prova e non integra il vizio denunciato. Nessun elemento induceva a ritenere che il tribunale avesse ignorato l’esistenza stessa del contratto, posto che da esso derivava il credito oggetto di ammissione al passivo. Emergeva, inoltre, che il ricorrente non intendeva censurare l’omesso esame del fatto-contratto, bensì sostenere la nullità del rapporto per violazione di legge imperativa con conseguente conversione in rapporto di lavoro subordinato, profilo estraneo al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Il secondo motivo, qualificato come conseguenza logico-giuridica del primo, è stato dichiarato inammissibile per derivazione, non potendo costituire oggetto di omesso esame un “negazionismo-occultamento” attribuito a dolo processuale di controparte. Il terzo motivo, infine, aveva ad oggetto la contestazione di un’asserzione della curatela fallimentare. La Corte ha chiarito che la definizione della materia del contendere, mediante la valutazione delle reciproche allegazioni delle parti, non ha relazione con l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

In definitiva, tutti i motivi sono stati ritenuti inammissibili in quanto, come emergeva dalle loro stesse intitolazioni, non indicavano alcun fatto storico concreto di cui il tribunale avesse omesso l’esame, ma pretendevano dalla Corte di cassazione un nuovo e diverso esame del materiale istruttorio disponibile. Non essendovi stata attività difensiva della parte intimata, non si è provveduto sulle spese. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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