Sviamento contributi PSR comporta responsabilità erariale di società e soci amministratori (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 87 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del soggetto privato beneficiario di un contributo pubblico e dei soci amministratori che, disponendo della somma erogata in modo difforme da quello programmato o omettendo di realizzare l’intervento finanziato, ne frustrano lo scopo pubblico. La mancata rendicontazione delle spese rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta, integrando gli estremi del danno erariale da sviamento. La responsabilità solidale si estende ai soci amministratori, in ragione dei poteri gestori esercitati nel periodo di gestione del finanziamento e del connesso onere di vigilanza sulla corretta destinazione delle risorse pubbliche.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte citava in giudizio una società agricola beneficiaria di un contributo comunitario, e i suoi soci amministratori, per sentirli condannare in solido al pagamento di circa 36.000 euro in favore dell’ente erogatore. La società aveva ottenuto un finanziamento a valere sul PSR 2014-2020 per la realizzazione di investimenti aziendali, con erogazione di un acconto.
Decorso il termine di ultimazione dei lavori, prorogato su istanza dell’amministratore, l’intervento non risultava completato né documentato. L’ente regionale avviava quindi il procedimento di revoca del beneficio e recupero dell’anticipo, mentre la società, dopo il trasferimento della quota sociale, dichiarava la volontà di restituire integralmente le somme, senza tuttavia provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dichiarata la contumacia dei convenuti, richiama l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite sulla configurabilità di un rapporto di servizio tra l’amministrazione erogante e il privato percettore di fondi pubblici che disponga delle somme in modo difforme dalle finalità del finanziamento. La giurisdizione contabile sussiste anche nei confronti degli amministratori della società beneficiaria, per il dovere di assicurare l’utilizzo dei fondi per gli scopi cui sono destinati (Cass. S.U. n. 296/2013).
Nel merito, la ricostruzione cronologica evidenzia la mancata realizzazione dell’iniziativa ammessa al contributo: l’intervento non fu ultimato nel termine prorogato, la rendicontazione non fu mai presentata e il debito venne riconosciuto dalla stessa società. Il mancato adempimento delle prescrizioni del bando, che subordinava il saldo alla documentazione delle spese, integra l’essenza della rendicontazione mai effettuata e costituisce elemento indiziario dell’avvenuto sviamento delle risorse pubbliche.
La mancata rendicontazione di una spesa effettuata con provviste pubbliche rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile della necessaria documentazione della spesa. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ravvisa una volontà fraudolenta di distrazione del contributo, persistente dalla domanda di agevolazione fino alla dichiarazione successiva alla revoca, nella piena consapevolezza della mancata realizzazione dell’intervento.
La responsabilità solidale è affermata sia per la società percettrice sia per i soci amministratori, la cui peculiare posizione impone di fondare l’addebito sui poteri gestori esercitati e sull’onere di vigilanza sulla gestione finanziaria. Ne consegue la condanna al pagamento della somma rivalutata e degli interessi, oltre alle spese di lite.
Nota della Redazione
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