Ricorso per cassazione inammissibile per motivi di merito nelle misure preventive (Cass. pen. Sez. 2 n. 1711 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione personali è ammesso solo per violazione di legge. Nella nozione di violazione di legge va ricompresa esclusivamente la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte e che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. È pertanto inammissibile il ricorso che, pur invocando un vizio di legittimità, miri in realtà a una rivalutazione del merito e dell’adeguatezza della motivazione, involgendo asseriti difetti di motivazione e non vere violazioni di legge.
Il Fatto
Con decreto del 23/01/2025, la Corte di appello di Messina rigettava l’appello proposto nell’interesse della ricorrente avverso il decreto del Tribunale di Messina – sezione misure di prevenzione – che aveva applicato la misura della sorveglianza speciale per la durata di anni due, con divieto di soggiorno nel Comune di residenza.
Avverso il decreto di appello, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge (artt. 1, 4 e 6 d.lgs. 159/2011) e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attualità della pericolosità sociale. La difesa lamentava la mancata valutazione di circostanze di segno contrario, quali la risalenza dei fatti contestati e la precarietà delle condizioni economiche, che avrebbero reso sproporzionato il divieto di soggiorno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali è ammesso solo per violazione di legge. Tale nozione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non include i vizi di motivazione, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la motivazione sia inesistente o meramente apparente, ovvero quando il provvedimento ometta di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse avanzato per un motivo non consentito, in quanto involgente asseriti difetti di motivazione e non vere violazioni di legge, e lo ha pertanto dichiarato inammissibile.
A sostegno di tale conclusione, la Corte ha evidenziato che la corte territoriale aveva correttamente valorizzato che la misura di prevenzione seguiva l’esercizio dell’azione penale e l’applicazione di una misura cautelare detentiva, ancora in corso, disposta a seguito del riscontro di gravi indizi di colpevolezza per i reati di criminalità organizzata. In tale contesto, il controllo sul giudizio di pericolosità sociale è semplificato, trattandosi di presupposto già valutato in sede cautelare, in assenza di significativi elementi di segno contrario, non potendo tali essere considerate le generiche contestazioni difensive. La Corte ha infine precisato che solo a seguito dell’espiazione della pena sarà necessario procedere alla verifica della persistenza della pericolosità, ai sensi dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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