Notifica all’unico difensore omessa, revoca per errore di fatto (Cass. pen. Sez. II n. 34658 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È deducibile con il ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’omesso rilievo che l’avviso per l’udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all’unico difensore di fiducia dell’imputato. Tale omissione integra la nullità assoluta di cui agli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., perché impedisce al difensore di partecipare al giudizio di legittimità e di esercitare le facoltà difensive, tra cui la richiesta di trattazione in pubblica udienza e il deposito di conclusioni scritte. Accolto il ricorso straordinario, la Corte revoca la sentenza viziata e, ove il ricorso originario sia inammissibile, può pronunziarsi immediatamente nel merito, senza necessità di articolare la procedura nelle distinte fasi rescindente e rescissoria.
Il Fatto
Il difensore di fiducia e procuratore speciale di un detenuto propone ricorso straordinario avverso la sentenza con cui la Sesta sezione penale della Cassazione aveva definito il ricorso dell’imputato. Il ricorrente deduce che i decreti di fissazione dell’udienza erano stati notificati a un avvocato omonimo, iscritto in un diverso foro, e non a lui, unico difensore ritualmente nominato.
L’errore avrebbe impedito l’attuazione del contraddittorio e leso il diritto di difesa. La questione approda alla Seconda sezione, con requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale favorevole alla revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riafferma il principio, ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è deducibile con il ricorso straordinario, quale errore di fatto, l’omesso rilievo della mancata notifica dell’avviso di udienza all’unico difensore dell’imputato. Richiama sul punto Sez. II n. 24809 del 24.07.2020, Sez. V n. 40275 del 16.05.2014 e Sez. III n. 33323 del 30.03.2017.
Nel caso concreto l’avviso risultava notificato a un professionista omonimo di diverso foro, e non al difensore di fiducia validamente nominato. L’errore ha determinato la nullità assoluta ex artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., perché ha comportato l’assenza del difensore al giudizio di legittimità e l’impossibilità di richiedere la trattazione in pubblica udienza o di depositare conclusioni scritte.
Accolta l’impugnazione straordinaria, la Corte affronta il profilo della caducazione. Quando accoglie un ricorso per errore di fatto, la Cassazione adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore e l’esito del procedimento può avvenire con l’immediata pronuncia della decisione che sostituisce in toto quella precedente, restando i momenti rescindente e rescissorio distinguibili solo sul piano concettuale. Richiama Sez. Un. n. 16103 del 27.03.2002 e Sez. II n. 48327 del 24.10.2023.
La sentenza viziata è pertanto revocata e il Collegio esamina direttamente il ricorso originario. Il primo motivo, relativo alla tardiva trasmissione delle conclusioni scritte del pubblico ministero nel giudizio cartolare di appello, è manifestamente infondato: la violazione dell’art. 23-bis d.l. n. 137/2020 integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile solo allegando un concreto pregiudizio, che nella specie non risulta prospettato con specificità (conf. Sez. II n. 33455 del 20.04.2023). Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità, avendo la Corte di appello esaustivamente motivato sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti atipiche. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali ma senza provvedimento a favore della Cassa delle ammende, in ragione dell’accoglimento della sospensiva e della revoca.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.