Confisca del caricatore non più reato se non soggetto a denuncia (Cass. pen. Sez. II n. 22232 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il reato di cui all’art. 697 cod. pen. in caso di detenzione di un caricatore per arma comune da sparo capace di contenere un numero di colpi inferiore a dieci per le armi lunghe e a venti per quelle corte, poiché, per effetto delle modifiche apportate all’art. 38 r.d. n. 773/1931 dall’art. 3 d.lgs. n. 104/2018, non è più obbligatoria la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza. Ne consegue che, esclusa la riconducibilità dell’oggetto ai beni ricettati, la confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, cod. pen. non può fondarsi sull’assunto che la detenzione del bene costituisca reato, trattandosi di presupposto venuto meno. Il giudice di appello che confermi la confisca sul solo rilievo dell’illiceità della detenzione è pertanto censurabile per violazione di legge e per motivazione asseverativa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 06.10.2025, confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’imputato responsabile del concorso nel delitto di ricettazione, riqualificato ai sensi dell’art. 648, quarto comma, cod. pen., per la detenzione di 55 orologi, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. L’imputato era già stato assolto in primo grado dal concorso nel reato di cui all’art. 697 cod. pen., per la detenzione di un caricatore vuoto per pistola, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”; del caricatore veniva tuttavia disposta la confisca.
Avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando censure sulla ricettazione, sull’elemento soggettivo, sul canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e, con il quinto motivo, sulla confisca del caricatore, assunta in violazione del dettato normativo che non prevede obbligo di denuncia per la detenzione di quel tipo di caricatore.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i primi quattro motivi e fondato il quinto. Quanto alla ricettazione, il Collegio ribadisce il principio secondo cui risponde del reato l’imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (Sez. II n. 20193 del 2017). La Corte territoriale aveva valorizzato le caratteristiche degli oggetti — 55 orologi privi di documentazione di acquisto e di confezioni, detenuti da soggetti privati non dediti professionalmente alla commercializzazione — e l’assenza di chiarimenti plausibili.
Sul reato presupposto, la motivazione è adeguata: la prova logica della provenienza illecita può desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene, senza che il delitto presupposto debba essere accertato in ogni estremo fattuale (Sez. I n. 46419 del 2019; Sez. II n. 29685 del 2011). Quanto all’elemento soggettivo, la mancata giustificazione del possesso costituisce prova della conoscenza dell’illecita provenienza (Sez. II n. 52271 del 2016), e nel caso di specie risultava integrato anche il dolo eventuale (Sez. Un. n. 12433 del 2010). Aspecifici risultano il terzo motivo, sul ragionevole dubbio, e il quarto, sulla non punibilità, ostata dalla quantità non esigua degli oggetti e dalla condotta di tentata fuga.
Il quinto motivo è fondato. La parte motiva sulla confisca del caricatore è erronea e contraddittoria. Escluso che i giudici abbiano applicato l’art. 648-quater cod. pen., la ragione della confisca era individuata nell’assunto che la detenzione del bene costituisse reato. Ma, proprio in virtù dell’art. 38 r.d. n. 773/1931, come modificato dall’art. 3 d.lgs. n. 104/2018, non sussiste più l’obbligo di denuncia per il caricatore capace di contenere meno di dieci colpi per le armi lunghe e meno di venti per quelle corte.
In coerenza, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non configurabile il reato di cui all’art. 697 cod. pen. in tale ipotesi (Sez. I n. 22347 del 2021). Non può quindi condividersi l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la detenzione del caricatore in sequestro costituisce reato, su cui si è fondata la conferma della confisca ex art. 240, secondo comma, cod. pen. La sentenza impugnata è annullata limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
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Nota della Redazione
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