Necessaria la dimostrazione dell’animus necandi per distinguere il tentato omicidio dalle lesioni (Cass. pen. Sez. 1 n. 2033 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra il delitto di tentato omicidio e quello di lesioni personali si fonda sull’atteggiamento psicologico dell’agente, ossia sulla sussistenza del dolo omicida, e sulla differente potenzialità dell’azione lesiva, desumibili da una pluralità di indici fattuali quali la sede corporea attinta, l’idoneità dell’arma impiegata e le modalità dell’atto lesivo. L’affermazione dell’animus necandi non può essere ricollegata in modo laconico alla mera potenzialità offensiva dell’arma o alla distanza di sparo, ma esige una motivazione che si confronti esaustivamente con le deduzioni difensive relative alla dinamica dell’evento. Non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia volontariamente determinato la situazione di pericolo, inseguendo la vittima e creando una nuova situazione di sfida, anziché allontanarsi. L’accettazione o la ricerca della sfida per la risoluzione di una contesa impedisce altresì l’applicazione dell’attenuante della provocazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la condanna dell’imputato alla pena di anni nove di reclusione per i reati di tentato omicidio, porto di fucile e ricettazione. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, a seguito di una discussione per motivi patrimoniali con il fratello, il quale aveva sparato alcuni colpi in aria per poi allontanarsi, l’imputato lo aveva inseguito a bordo della propria autovettura, presentandosi armato presso la sua abitazione. Qui, il fratello, che aveva imbracciato un fucile per intimorirlo, veniva attinto alla mano e alla spalla da un colpo esploso dall’imputato, rimanendo ferito.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’accertamento del dolo omicida e all’omessa derubricazione del fatto a lesioni personali, nonché l’erronea esclusione della legittima difesa putativa e dell’attenuante della provocazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato prioritariamente il motivo relativo alla legittima difesa putativa, ritenendolo infondato. Il Collegio ha richiamato il principio per cui la volontaria determinazione di una situazione di pericolo, che poteva essere evitata allontanandosi, osta alla configurabilità della causa di giustificazione. Nella vicenda, dopo l’allontanamento del fratello, l’imputato aveva alimentato la contesa inseguendolo e presentandosi armato presso la sua abitazione, innescando una nuova situazione di pericolo.
Parimenti infondato è stato ritenuto il motivo concernente l’attenuante della provocazione. La Corte ha evidenziato come l’azione offensiva fosse stata compiuta solo dopo la spontanea cessazione della condotta provocatoria. L’essersi recato armato a casa della persona offesa, creando una nuova situazione di sfida, ha integrato un’autonoma manifestazione di aggressività che, secondo la giurisprudenza richiamata, preclude il riconoscimento dell’attenuante per l’illiceità del comportamento di sfida.
La Corte ha, invece, accolto i motivi di ricorso riguardanti l’accertamento dell’animus necandi. Richiamando i principi che incentrano la distinzione tra tentato omicidio e lesioni sulla diversa intenzione dell’agente, ha rilevato che la sentenza impugnata non si era confrontata esaustivamente con le critiche difensive. In particolare, i giudici di merito non avevano adeguatamente motivato in ordine alla dinamica e alla direzione dello sparo, alla luce dei rilievi sulla sede corporea attinta, sull’unicità del colpo, sulla traiettoria e sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa subito dopo i fatti.
Pertanto, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del fatto come tentato omicidio e al relativo trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo giudizio su tali punti, dichiarando irrevocabile l’accertamento di responsabilità per i reati di porto e ricettazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.