Indebita percezione erogazioni pubbliche esclusa per truffa azienda agricola fittizia (Cass. pen. Sez. 2 n. 17077 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di chi appronta una complessa e articolata attività simulatoria – caratterizzata dalla creazione di una fittizia realtà imprenditoriale, con finti dipendenti e asserite coltivazioni – al fine di ottenere erogazioni pubbliche (quali l’indennità di disoccupazione) non integra il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni pubbliche), ma quello di truffa ai sensi dell’art. 640 cod. pen., poiché il complesso apparato ingannevole costituisce il quid pluris che supera la mera falsa dichiarazione. Il vizio di motivazione concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando il motivo di ricorso si riveli meramente reiterativo di quello di appello e non si confronti con le ragioni esplicitate dal giudice di merito, che abbia congruamente indicato gli elementi ostativi alla concessione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 12/02/2026, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Locri il 19/03/2025. Per uno degli imputati, il giudice di secondo grado ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione a numerosi reati, riqualificando una residua condotta come falso ideologico (art. 483 cod. pen.) e confermando la condanna per gli altri reati. Per l’altra imputata, è stata confermata la condanna per il reato di truffa ascrittole in concorso, per aver messo a disposizione il proprio conto corrente, intestataria dello stesso, sul quale confluivano le somme indebitamente percepite dall’Inps a titolo di indennità di disoccupazione.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori, deducendo – in sintesi – l’erronea qualificazione giuridica del fatto (in quanto la condotta andava ricondotta al meno grave reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. e non alla truffa) e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. In relazione al primo motivo, concernente la diversa qualificazione giuridica della condotta, la Corte ha rilevato come tale doglianza non fosse stata devoluta in sede di appello, risultando quindi nuova. Il motivo è stato altresì ritenuto generico, per non essersi confrontato con l’articolata motivazione dei giudici di merito, e manifestamente infondato in diritto.
La Corte ha evidenziato come la condotta truffaldina non consistesse nella semplice presentazione di dichiarazioni mendaci all’Inps, ma nella creazione di una complessa falsa rappresentazione di una realtà imprenditoriale: terreni mai effettivamente disponibili, coltivazioni mai realmente esistenti, dipendenti che non avevano mai svolto alcuna prestazione lavorativa. Tale attività simulatoria, integrante un chiaro antecedente causale direttamente collegato al successivo mendacio, rappresenta il quid pluris che qualifica la fattispecie come truffa e non come mera indebita percezione di erogazioni pubbliche, distinguendo il caso da quello della semplice falsa esposizione da parte del datore di lavoro.
Quanto al secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha osservato come il ricorso fosse meramente reiterativo del motivo di appello, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di secondo grado che aveva congruamente escluso la presenza di elementi positivamente valorizzabili, facendo puntuale riferimento al precedente penale e alla gravità della condotta, rivelatrice di una particolare capacità criminale.
Per la posizione dell’imputata, la Corte ha escluso che il ricorso potesse essere accolto, trattandosi di motivo reiterativo in presenza di una doppia decisione conforme. Ha ribadito che è preclusa alla Cassazione una nuova valutazione delle risultanze probatorie da contrapporre a quella del giudice di merito, sottolineando che la corte territoriale aveva correttamente ricostruito il contributo causale rilevante della ricorrente, richiamando la sua qualità di intestataria del conto corrente su cui erano state accreditate le somme non dovute.
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Nota della Redazione
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