Sequestro del telefono disposto dal PM: la nullità è sanata dal riesame. Direttiva 2016/680/UE e sentenza C-548/21 (Cass. pen. n. 26069/2026)
Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza n. 26069/2026, depositata il 10 luglio 2026 (sent. sez. 937/2026, camera di consiglio del 7 luglio 2026), R.G.N. 14277/2026. Presidente Lucia Vignale, Relatore Attilio Mari.
Il principio di diritto
In tema di sequestro probatorio di un dispositivo informatico, il difetto di preventiva autorizzazione del giudice non determina l’inutilizzabilità della prova, bensì una nullità, che deve ritenersi sanata per effetto della devoluzione della questione al Tribunale del riesame, giudice terzo che garantisce un controllo effettivo e indipendente su necessità, proporzionalità e minimizzazione dell’acquisizione dei dati, in conformità con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre 2024 (causa C-548/21). In tema di misure cautelari reali, l’omessa o tardiva trasmissione degli atti non comporta l’automatica caducazione della misura, gravando sull’indagato l’onere di indicare il carattere decisivo degli atti mancanti.
Il fatto
Il Tribunale di Trieste, quale giudice del riesame, aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro con cui il pubblico ministero aveva disposto l’apprensione di un telefono cellulare nella disponibilità di un indagato, nell’ambito di indagini per un’associazione dedita al narcotraffico (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e per i relativi reati fine. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: perdita di efficacia per mancata trasmissione degli atti sul traffico telefonico, illegittimità del sequestro disposto dal pubblico ministero per contrasto con la direttiva 2016/680/UE, e difetto del fumus commissi delicti.
La motivazione
Sul primo motivo, la Corte ha ricordato che il termine per la trasmissione degli atti non ha natura perentoria e che l’omessa o tardiva trasmissione non caduca automaticamente la misura: spetta all’indagato indicare l’incidenza decisiva degli atti mancanti, qui non specificata. Sul secondo motivo, la nullità derivante dall’assenza di autorizzazione preventiva del giudice è sanata dalla devoluzione al Tribunale del riesame, che assicura un controllo effettivo e indipendente conforme alla giurisprudenza eurounitaria; le garanzie interne sulla figura del pubblico ministero soddisfano i requisiti di indipendenza richiesti. Sul terzo motivo, la Corte ha ribadito che il ricorso contro le ordinanze del riesame reale è ammesso ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. solo per violazione di legge, e non per illogicità manifesta della motivazione, ritenendo l’apparato motivazionale non apparente.
Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Implicazioni pratiche
La pronuncia consolida un orientamento di rilievo pratico: il sequestro di uno smartphone disposto dal pubblico ministero non è travolto dalla giurisprudenza europea sulla protezione dei dati, perché il successivo controllo del Tribunale del riesame sana l’eventuale mancanza di autorizzazione preventiva. Sul piano difensivo, contestare la mancata trasmissione di atti impone di dimostrarne il carattere decisivo, non essendo sufficiente il richiamo generico; e il ricorso per cassazione ex art. 325 resta circoscritto alla violazione di legge, con esclusione del vizio di illogicità manifesta.
Provvedimento integrale: scarica il PDF