Riesame motivato su indizi e pericolosità, non superata presunzione cautelare (Cass. pen. Sez. 1 n. 2552 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato, nonché la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo a condizione che si dia conto dell’avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, idonei a superarla.

Il Fatto

Il ricorrente era stato sottoposto a misura privativa della libertà personale perché gravemente indiziato del reato di detenzione e porto di arma aggravato in concorso e con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale del Riesame di Napoli aveva confermato l’ordinanza genetica del Giudice per le indagini preliminari.

L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo, eccepiva la violazione di legge per erronea applicazione e mancanza assoluta di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, contestando l’attendibilità della persona offesa e l’assenza del dolo specifico. Con il secondo, deduceva la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., lamentando l’illogicità della motivazione sulla propria pericolosità, considerata l’entità della pena inflitta e la risalenza dei precedenti penali.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame, ribadendo che esso è volto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza, senza involgere il merito ricostruttivo dei fatti e gli apprezzamenti circa l’attendibilità delle fonti, quando la motivazione risulti adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto che l’ordinanza impugnata avesse logicamente evidenziato gli elementi costitutivi del compendio indiziario: la persona offesa aveva riferito dell’aggressione a mano armata, riconoscendo nell’immediatezza due degli indagati e, in sede di individuazione fotografica, il ricorrente. L’esistenza della pistola era, inoltre, confermata dalle dichiarazioni di un coindagato e dal rinvenimento dell’arma, con colpo in canna, all’interno di un borsello custodito nell’autovettura di uno degli indagati. La Corte ha quindi escluso qualsiasi vizio di motivazione sulla consapevolezza del ricorrente circa la presenza dell’arma, evidenziando come le successive conversazioni intercettate integravano una sostanziale confessione stragiudiziale.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha ricordato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, operante per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., può essere superata solo a fronte dell’apprezzamento di specifici elementi contrari. Nel caso di specie, l’aggravante era contestata e non era stata opposta dal ricorrente, e il Tribunale del Riesame aveva fornito una motivazione congrua sulla pericolosità, valorizzando i precedenti per rapina e violenza privata, il ruolo avuto nell’aggressione armata e le esternazioni captate, nelle quali l’indagato valutava con la moglie la possibilità di indurre la persona offesa a una ritrattazione. Tali elementi hanno indotto la Corte a ritenere il giudizio prognostico negativo assolutamente fondato.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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