Interesse a impugnare il provvedimento favorevole di annullamento della misura cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 2554 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse a impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall’indagato avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia accolto la richiesta e annullato l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, qualora l’impugnazione si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario. Il provvedimento favorevole, avendo già eliso il titolo cautelare, non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente. L’interesse, che deve essere concreto e attuale, va individuato in relazione al dispositivo e non alla motivazione, non essendo sufficiente la mera pretesa all’astratta osservanza della legge. L’eventuale opzione per il rito abbreviato non integra un interesse giuridicamente apprezzabile, attesa l’autonomia tra valutazioni cautelari e giudizio di merito.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, accogliendo la richiesta dell’indagato, aveva annullato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che applicava la misura degli arresti domiciliari per due titoli di reato. Per il delitto associativo, pur confermando i gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale aveva escluso la sussistenza delle esigenze cautelari; per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, aveva invece escluso la gravità indiziaria, riqualificando il fatto nella meno grave fattispecie di cui all’art. 86 d.P.R. n. 570/1960, non suscettibile di misura cautelare per la sua cornice edittale. Avverso tale provvedimento favorevole, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, censurando la motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi per entrambe le contestazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ravvisando la carenza di un concreto e attuale interesse a impugnare in capo all’indagato. L’annullamento dell’ordinanza cautelare, frutto dell’accoglimento del riesame, aveva già integralmente satisfatto la pretesa dell’indagato, rendendo “evaporati” gli effetti del provvedimento originario per il difetto genetico di una delle condizioni legittimanti.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che l’interesse all’impugnazione penale si fonda su una prospettiva utilitaristica e postula la comparazione tra il provvedimento impugnato e la pronuncia richiesta, la quale deve essere idonea a produrre un effetto pratico di vantaggio. Tale requisito difetta quando la decisione del riesame, di per sé, ha già rimosso la situazione di svantaggio, dovendosi avere riguardo al dispositivo e non già alla motivazione del provvedimento.
Nessun rilievo è stato riconosciuto alla dedotta influenza che l’accertamento della gravità indiziaria avrebbe potuto esercitare sulla scelta di accedere al rito abbreviato. La Corte ha escluso che l’ordinanza cautelare possa esplicare effetti vincolanti o pregiudizievoli nel giudizio di merito, ribadendo l’autonomia tra il procedimento cautelare e il processo principale, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 121 del 2009.
La Corte ha infine rilevato che l’indagato non aveva prospettato alcun altro pregiudizio concreto, quale la futura proposizione di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione o l’incidenza del provvedimento in altri giudizi civili, amministrativi o disciplinari. La mancata deduzione di un interesse specifico ha comportato la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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