Ottemperanza per Carta docente non pagata nomina commissario ad acta (TAR Lazio n. 10397 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato integra gli estremi della inottemperanza, legittimando l’accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a. Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento omissivo. L’obbligo di conformarsi al giudicato non ammette deroghe per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, residuando una limitata discrezionalità soltanto sul quomodo dell’esecuzione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione, nomina il commissario ad acta e può valutare la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza, con sentenza n. 9109/2024 passata in giudicato, l’accertamento del diritto all’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per complessivi € 2.000,00.
Nonostante la rituale notificazione della pronuncia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni, determinando la ricorrente ad agire dinanzi al TAR Lazio con il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, ritualmente notificato, e la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il giudice ha rilevato come, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, l’Amministrazione non avesse eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata. Detta inerzia integra gli estremi dell’inottemperanza, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 2023), non essendo l’Amministrazione legittimata a sottrarsi all’obbligo di conformarsi al giudicato.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa, assicurando alla ricorrente il conseguimento dei diritti riconosciuti e il pagamento delle somme dovute. In accoglimento dell’istanza di parte, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega, che provvederà in sostituzione dell’Amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento delle astreinte ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., il Collegio ne ha invece escluso la sussistenza allo stato, rinviando a un’eventuale valutazione in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Ha infine disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, vista la situazione di criticità determinata dall’inerzia persistente dell’Amministrazione su un notevole numero di ricorsi seriali, e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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