Obbligo della p.a. di eseguire il giudicato e commissario ad acta (TAR Basilicata n. 447 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inerzia della pubblica amministrazione di fronte a un titolo esecutivo di formazione giudiziale integra violazione dell’obbligo di conformarsi a quanto deciso dal giudice ordinario. Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’ente di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine per l’adempimento. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento, non essendo sufficiente la mera contestazione. Per il caso di ulteriore inottemperanza il giudice nomina un commissario ad acta e dispone la penalità di mora nei limiti dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Una sentenza del Giudice di Pace aveva condannato la Regione al pagamento di somme in favore del ricorrente. Il titolo esecutivo è stato notificato all’ente, che non ha provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi introdotto il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Basilicata, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione, la condanna alla penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.

L’amministrazione intimata, regolarmente evocata, non si è costituita. La causa è transitata in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Ha ritenuto rispettato il termine di cui all’art. 114, co. 1, cod. proc. amm. e quello previsto dagli artt. 87, co. 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm., avendo il ricorrente depositato il ricorso in segreteria il 27 maggio 2025, a fronte della notificazione alla resistente effettuata il precedente 25 maggio.

Il giudice ha inoltre accertato il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, essendo il titolo esecutivo notificato alla pubblica amministrazione il 19 gennaio 2025. È stata acquisita l’attestazione di cancelleria sul passaggio in giudicato della sentenza.

Nel merito il ricorso è stato accolto. L’inerzia dell’ente configura palese violazione dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice ordinario. Sul punto il Collegio richiama il principio secondo cui l’amministrazione deve provare l’avvenuto integrale adempimento, gravando su di essa tale onere, come affermato da Cass. SS.UU. n. 12533/2001. Nel caso di specie tale prova è mancata.

Il Tribunale ha dunque dichiarato l’obbligo dell’ente di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza azionata, detratto quanto eventualmente già corrisposto, fissando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato.

Ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., è stata infine disposta la corresponsione di una penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’ente intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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