Chiusura del giudizio di ottemperanza per intervenuta esecuzione della sentenza (TAR Puglia n. 571 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’intervenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, successiva alla proposizione dell’istanza di nomina del commissario ad acta, determina la declaratoria di non luogo a provvedere sull’istanza medesima e la chiusura del giudizio, senza necessità di nomina del commissario. L’esecuzione spontanea della prestazione dovuta, realizzata in tempi contenuti rispetto alla scadenza del termine assegnato con la sentenza di ottemperanza, integra giusti motivi per la compensazione delle spese della fase successiva del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato, esecutiva nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A seguito dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, che aveva accolto la domanda con sentenza, assegnando all’amministrazione un termine per provvedere e nominando sin d’allora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Successivamente, i difensori della ricorrente avevano depositato istanza volta a ottenere la nomina di un commissario ad acta, lamentando la mancata esecuzione della sentenza di ottemperanza entro il termine stabilito. L’amministrazione, tuttavia, non si era costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che, nelle more del giudizio, i difensori della ricorrente avevano depositato una memoria con la quale avevano dichiarato che l’amministrazione aveva eseguito la sentenza medio tempore.
Il Collegio ha quindi ritenuto che, essendo venuta meno la situazione di inadempimento che giustificava l’istanza, non vi fosse luogo a provvedere sulla domanda di nomina del commissario ad acta, dichiarando chiuso il giudizio di ottemperanza. La declaratoria di chiusura consegue alla constatazione che l’esecuzione è ormai intervenuta e che non residuano ulteriori attività da compiere per garantire l’attuazione del giudicato.
Quanto alle spese della fase successiva al deposito dell’istanza, il TAR ha osservato che l’esecuzione è intervenuta in tempi assai contenuti rispetto alla scadenza del termine assegnato con la sentenza di ottemperanza. Tale circostanza ha integrato i giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’ulteriore fase del giudizio, riconoscendo che il comportamento dell’amministrazione non ha determinato un ingiustificato protrarsi della lite.
In conclusione, il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza e chiuso il giudizio di ottemperanza, compensando le spese della fase.
Nota della Redazione
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