Sospensione del servizio di sharing: rileva l’ulteriore mese di sforamento, non la data del primo provvedimento (TAR Lazio n. 13643 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazione degli obblighi di servizio di mobilità in sharing, la previsione che dispone la sospensione dell’autorizzazione per 30 giorni qualora “dopo la prima sospensione” si registri un ulteriore mese con canone autorizzatorio superiore alla soglia deve essere interpretata nel senso che rileva la successione delle violazioni, non la sequenza cronologica tra l’infrazione e l’adozione del primo provvedimento sanzionatorio. L’ulteriore mese di sforamento è, pertanto, quello successivo ai periodi che hanno già integrato la prima fattispecie di sospensione, a prescindere dalla data di emissione del provvedimento. È fisiologico che tra l’accertamento della violazione e l’irrogazione della sanzione intercorra un lasso di tempo necessario alle verifiche in contraddittorio, sicché non può ammettersi che l’operatore possa continuare a violare le soglie senza subire conseguenze. Il decorso del tempo tra la violazione e la sanzione non lede il legittimo affidamento quando l’Amministrazione abbia avviato tempestivamente e concluso un’attività istruttoria in contraddittorio con l’operatore.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore autorizzato al servizio di noleggio di monopattini in sharing a flusso libero sul territorio di Roma Capitale, ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto la sospensione del servizio per 30 giorni con ritiro dei mezzi, ai sensi dell’art. 7, lett. y), delle Linee Guida approvate con delibera della Giunta capitolina. Il provvedimento è stato adottato all’esito di una complessa istruttoria in contraddittorio, avviata dopo che i monitoraggi avevano rilevato il superamento delle soglie di densità dei monopattini in diverse aree della città. L’Amministrazione aveva già irrogato una prima sospensione di 7 giorni per gli sforamenti di novembre 2023, gennaio e febbraio 2024; quella impugnata è stata disposta per l’ulteriore sforamento del mese di marzo 2024, accertato solo a seguito delle verifiche concluse nel 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto affrontato il quesito interpretativo centrale: se la sospensione di 30 giorni possa essere irrogata solo quando l’operatore sfori nuovamente le soglie dopo l’adozione del primo provvedimento sanzionatorio, come sosteneva la ricorrente, ovvero anche quando l’ulteriore mese di sforamento sia successivo ai periodi che hanno integrato la prima fattispecie, come riteneva l’Amministrazione. Il dato letterale, secondo il giudice, non è univoco: la locuzione “dopo la prima sospensione” può riferirsi sia all’adozione del provvedimento, sia alla fattispecie che lo determina. In presenza di un testo ambiguo, il Tribunale ha fatto ricorso al criterio teleologico, rilevando che la finalità della norma è sanzionare tutti gli sforamenti delle soglie, impedendo periodi di impunità: se si seguisse la tesi della ricorrente, le violazioni successive ai primi mesi rimarrebbero prive di sanzione fino all’emissione del provvedimento, con consequenziale elisione della funzione dissuasiva della disciplina.
La Corte ha valorizzato anche un argomento sistematico: l’art. 9 delle medesime Linee Guida, in materia di sospensione e revoca dell’autorizzazione per altre infrazioni, ricollega la sospensione di 30 giorni alla “seconda infrazione” in sé, senza richiedere che essa sia successiva all’adozione del primo provvedimento. Sarebbe illogico attribuire presupposti costitutivi differenti a sanzioni analoghe previste dallo stesso corpus normativo. Applicando questi criteri al caso di specie, il Collegio ha ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione, che ha comminato la seconda sospensione per lo sforamento di marzo 2024, mese successivo a quelli che avevano integrato la prima fattispecie, irrilevante essendo la circostanza che tale mese fosse antecedente alla nota del 22 maggio 2024.
Quanto al dedotto legittimo affidamento, il Tribunale ha ricostruito la sequenza temporale degli eventi, evidenziando che il periodo intercorso tra la violazione e la sanzione è stato interamente occupato dall’attività istruttoria in contraddittorio: solo nell’agosto 2024 la ricorrente ha comunicato gli esiti delle proprie verifiche interne, confermando lo sforamento di marzo; nel marzo 2025 si sono concluse le ulteriori analisi dell’Amministrazione; nel novembre 2025 è stata comunicata la volontà di procedere. La ricorrente era consapevole che, all’esito delle verifiche, l’Amministrazione avrebbe valutato l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie già preannunciate. La successiva posticipazione della sanzione da novembre 2025 a gennaio 2026, per non pregiudicare la mobilità nell’anno giubilare, è stata giudicata ragionevole e proporzionata, avendo anzi consentito alla società di operare nel periodo di massimo afflusso di persone.
Infine, il Collegio ha respinto la censura di illegittimità dell’art. 7, lett. y), delle Linee Guida per assenza di un perimetro temporale di irrogazione dei provvedimenti di sospensione, rilevandone la mancanza di rilevanza nel caso concreto: il tempo trascorso è stato necessario per appurare l’effettiva sussistenza della violazione e non può ritenersi irragionevole. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.