Permesso di soggiorno: requisito dell’alloggio e documenti non veritieri (TAR Lazio n. 9937 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della disponibilità di un alloggio stabile e idoneo, ai sensi degli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 286 del 1998, costituisce condizione indispensabile per il rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario. L’onere di dimostrare l’effettiva permanenza nell’immobile indicato grava sull’interessato, il quale deve produrre documenti idonei quali contratto di locazione registrato, atto di acquisto o quietanze di pagamento di utenze e spese condominiali. È legittimo il diniego fondato sull’accertata non veridicità della certificazione di residenza allegata all’istanza, atteso che l’utilizzo di documenti falsi integra un espediente artificioso volto a indurre in errore l’Amministrazione e preclude la valutazione positiva dell’istanza stessa.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava il provvedimento con cui il Questore di Roma aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. L’Amministrazione aveva accertato che il certificato di residenza allegato all’istanza, attestante la dimora in un determinato immobile, non era veritiero, risultando il richiedente non censito presso quell’indirizzo. Per tali fatti lo straniero era stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di falso e uso di atto falso.

Il ricorrente, già titolare di permesso per motivi umanitari poi convertito, deduceva violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, lamentando la mancata valutazione delle proprie precarie condizioni di salute e la buona fede nella comunicazione dell’indirizzo. La domanda cautelare veniva respinta in entrambi i gradi.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la disponibilità di un alloggio stabile è requisito indispensabile per mantenere validamente il permesso di soggiorno già conseguito.

La sentenza ribadisce che l’onere probatorio grava interamente sull’interessato, il quale deve offrire la prova dell’effettiva occupazione dell’immobile attraverso documentazione oggettiva, come contratti di locazione registrati, atti di acquisto o pagamenti di utenze. Tale requisito, desumibile da una lettura sistemica degli artt. 4, comma 3, 6, commi 7 e 8, e 26, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 9, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999, risponde anche a esigenze di sicurezza e di certezza delle notificazioni.

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto dirimente la circostanza che il ricorrente avesse allegato una certificazione di residenza rivelatasi falsa. Tale condotta integrava un espediente artificioso per indurre in errore l’Amministrazione, rendendo il provvedimento di diniego immune dai vizi dedotti. La Corte ha conseguentemente dichiarato il provvedimento legittimo, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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