Ottemperanza al giudicato sul beneficio ex art. 1 (TAR Lazio n. 6900 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dalla sentenza passata in giudicato, ma deve limitarsi a verificarne l’effettiva esecuzione da parte dell’amministrazione. L’inerzia dell’amministrazione, a fronte di un titolo esecutivo notificato e del decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima l’accoglimento del ricorso e la condanna all’esecuzione, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in relazione agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, per un importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al relativo pagamento.
Rimasta inerte l’amministrazione nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine di legge, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata all’amministrazione resistente, risultando decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003.
A fronte dell’inerzia, il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. La Sezione ha quindi richiamato il principio per cui, in materia di onere della prova tra debitore e creditore, grava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento, come desumibile dalla giurisprudenza di legittimità citata. La pretesa di parte ricorrente è stata pertanto ritenuta fondata.
Il TAR ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza, dovendosi limitare il giudice amministrativo a verificare il puntuale adempimento dell’obbligo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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