Silenzio di ARERA sull’approvazione del PEF validato dall’ETC e obbligo di concludere (TAR Lombardia n. 3111 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di approvazione dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il provvedimento di validazione adottato dall’Ente territorialmente competente non costituisce atto definitivo e non è autonomamente impugnabile, poiché è sottoposto alla successiva verifica di coerenza regolatoria di ARERA. L’atto di validazione produce efficacia esterna transitoria verso gli utenti nelle more dell’approvazione, senza assumere natura definitiva. In mancanza di un termine specifico nella deliberazione ARERA n. 363/2021, trova applicazione il termine generale di trenta giorni di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, decorrente dalla trasmissione del PEF validato. La richiesta di chiarimenti intervenuta dopo la scadenza non sospende il procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 7, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Una società che gestisce il servizio di igiene urbana in vari ambiti tariffari della Regione Puglia ha predisposto l’aggiornamento 2024/2025 del piano economico-finanziario. L’ETC ha validato il piano con distinte determine, escludendo alcune voci di costo e determinando in via provvisoria il canone riconosciuto al gestore.

Gli atti di validazione sono stati trasmessi ad ARERA per l’approvazione. Trascorso oltre un anno senza alcuna determinazione conclusiva, la società ha diffidato l’Autorità. ARERA ha chiesto chiarimenti all’ETC senza assegnare termine e non ha poi provveduto. La società ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento. ARERA ha eccepito l’improcedibilità per l’intervenuta adozione della deliberazione n. 409/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. La deliberazione n. 409/2025 ha disposto un supplemento istruttorio e fissato i termini di 90 e 120 giorni per la sua conclusione: si tratta di atto di natura endoprocedimentale, che non conclude il procedimento di approvazione.

Il punto centrale è la natura del provvedimento di validazione dell’ETC. Esso è lesivo, ma non definitivo: rappresenta il passaggio necessario per giungere all’approvazione di ARERA. Il procedimento di aggiornamento tariffario si articola in due segmenti collegati, il primo di competenza dell’ETC e il secondo di competenza dell’Autorità, ma ha natura unitaria e si perfeziona con l’approvazione di ARERA.

Ne deriva che il provvedimento di validazione non è autonomamente impugnabile, non perché non lesivo, ma perché non definitivo. L’atto produce efficacia esterna transitoria verso gli utenti, in coerenza con la continuità del servizio pubblico, restando salvo il conguaglio. Solo i provvedimenti dell’ETC che esulano dal campo del controllo regolatorio di ARERA sono impugnabili in via autonoma.

Poiché le deliberazioni ARERA non prevedono un termine per la conclusione del procedimento, si applica il termine generale di trenta giorni dell’art. 2 della legge n. 241/1990, decorrente dalla trasmissione del PEF validato. La richiesta di chiarimenti del 8.5.2025 è intervenuta oltre la scadenza e non ha efficacia sospensiva, non potendo comunque eccedere i trenta giorni.

Il ricorso è accolto: accertato l’inadempimento di ARERA, l’Autorità deve concludere il procedimento con provvedimento espresso. In caso di ulteriore inerzia è nominato Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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