Caricamento a sistema delle prove sufficiente per campionature comuni (TAR Lazio n. 9791 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La lex specialis di gara va interpretata sulla base della lettera delle previsioni che la compongono e nell’ottica di rispettarne la ratio, senza far emergere significati impliciti o inespressi. Quando una materia prima sia comune a più manufatti ricompresi nel medesimo lotto, la prescrizione che impone la presentazione della campionatura delle materie prime non richiede la produzione di una campionatura per ciascuna tipologia di manufatto, essendo sufficiente un’unica campionatura del materiale condiviso. Inoltre, la previsione che i rapporti ufficiali di prova siano forniti “anche su supporto elettronico in formato PDF” è soddisfatta dal caricamento degli stessi sulla piattaforma informatica in sede di presentazione dell’offerta, senza che sia imposto un distinto ed ulteriore obbligo di inserimento nel plico contenente la campionatura.

Il Fatto

Una società partecipava alla procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento, lotto 2, comprendente bandoliere, cinturoni estivi in cuoio e fondine. La stazione appaltante escludeva la società, rilevando, da un lato, la mancata presentazione di n. 2 formati A3 di cuoio per ciascuna delle tre tipologie di manufatti che utilizzavano il medesimo materiale, e, dall’altro, la mancanza del supporto elettronico contenente i rapporti di prova in formato PDF per tutti i manufatti.

Avverso l’esclusione e il successivo diniego di autotutela, la società proponeva ricorso, deducendo la violazione delle regole di gara e dei principi del favor partecipationis e di tassatività delle cause di esclusione. La procedura era nel frattempo andata deserta per l’esclusione dell’altro concorrente.

La Motivazione della Corte

Il Tar ha accolto il ricorso, muovendo dalla ricostruzione della disciplina di gara. Il paragrafo 16 del Disciplinare prevedeva l’invio a Sistema dell’offerta tecnica con i rapporti di prova e la trasmissione di un plico contenente la campionatura, da presentare a pena di esclusione. Le specifiche tecniche richiedevano, per la campionatura delle materie prime, “n. 2 formati A3 di cuoio” e indicavano che i rapporti di prova dovessero essere forniti anche su supporto elettronico in formato PDF.

Quanto alla prima ragione di esclusione, il Collegio ha osservato che la lettura data dalla stazione appaltante – volta a richiedere una campionatura per ciascun manufatto – non trovava riscontro nel tenore letterale delle disposizioni, né nella loro ratio. La campionatura era riferita alle singole materie prime, non alle tipologie di prodotto, e la materia prima (cuoio/pelle di colore nero) era comune ai tre manufatti. Inoltre, l’unicità del lotto e del plico, unita al chiarimento reso dalla stessa stazione appaltante secondo cui “potrà essere presentata un’unica campionatura nel caso di materie prime comuni alle diverse tipologie di manufatti in approvvigionamento”, deponeva per l’interpretazione estensiva favorevole all’operatore.

In ordine alla seconda ragione, il Tar ha rilevato che la società aveva caricato i rapporti di prova in formato PDF sulla piattaforma in sede di offerta e li aveva inseriti in originale nel plico. Il diniego di autotutela non confutava tali circostanze. La previsione della fornitura su supporto elettronico non poteva intendersi come impositiva di una modalità distinta e ulteriore di presentazione a pena di esclusione, rispetto al caricamento a Sistema già previsto dal Disciplinare.

Il ricorso è stato quindi accolto con annullamento degli atti di esclusione e riammissione della società alla gara; la domanda risarcitoria per equivalente è rimasta assorbita. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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