Acquisizione post-riedizione gratuita preclusa per l’an ma motivata per l’area (TAR Lazio n. 9727 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riedizione del potere successiva all’annullamento giurisdizionale, l’ambito del nuovo provvedimento è circoscritto al solo vizio riscontrato: restano consolidati i profili attinenti all’an dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, che non possono essere contestati con il ricorso avverso l’atto di secondo grado. L’acquisizione gratuita ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 è misura sanzionatoria automatica conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, non necessitante di motivazione specifica sulle ragioni di pubblico interesse, essendo in re ipsa l’interesse alla sua adozione. Per l’area ulteriore rispetto al sedime dei manufatti, è sufficiente l’indicazione precisa di collocazione ed estensione, anche tramite graficizzazione, accompagnata dalle ragioni funzionali dell’acquisto.

Il Fatto

Il Comune aveva adottato una determina di acquisizione gratuita di un fabbricato abusivo e dell’area circostante. Il ricorrente l’aveva impugnata e il TAR, con sentenza parziale, l’aveva annullata limitatamente alla parte relativa all’acquisizione dell’area ulteriore al sedime, per difetto di motivazione sull’estensione e sulla necessità dell’acquisto. Il Comune aveva quindi rieditato il potere con una nuova determinazione, meglio specificando l’area e le ragioni. Tale secondo provvedimento era stato impugnato dai destinatari, che ne avevano contestato i presupposti e la motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, in quanto volti a contestare l’an dell’acquisizione. La sentenza parziale del 2023 aveva fatto salvo il riesercizio del potere ma aveva circoscritto il vizio alla sola motivazione sull’area ulteriore. Ne consegue che ogni censura sui presupposti (quale l’inidoneità dell’ordinanza di demolizione o il regime demaniale del terreno) avrebbe dovuto essere dedotta nel primo giudizio e non può essere riproposta in sede di impugnazione dell’atto di secondo grado, essendosi consolidato il potere di acquisire.

Il terzo motivo, relativo al difetto di motivazione, è stato invece giudicato infondato. La misura dell’acquisizione gratuita ha natura vincolata e l’interesse pubblico è in re ipsa, come già affermato dalla giurisprudenza. Quanto all’area ulteriore, il Comune ne aveva puntualmente indicato collocazione ed estensione, anche con graficizzazione, e aveva specificato le ragioni: il mantenimento dei distacchi dai confini e la necessità di garantire l’accesso all’immobile. I ricorrenti non avevano svolto deduzioni specifiche su tali argomentazioni.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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