Competenza territoriale: rileva la sede di servizio del dipendente (TAR Lazio n. 4400 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti, la competenza territoriale è inderogabilmente determinata dal tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio del dipendente, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a., criterio che prevale su quello generale della sede dell’autorità che ha emanato l’atto. Il termine semestrale di cui all’art. 413 c.p.c., elaborato per la ripartizione delle controversie di lavoro tra sezione ordinaria e sezione specializzata, non è applicabile al giudizio amministrativo, atteso che la distribuzione territoriale dei giudizi amministrativi risponde a una logica differente. La cessazione della prestazione lavorativa presso una determinata sede non elide, di per sé, il rilievo della sede di servizio quale criterio di collegamento, salvo che la legge non disponga diversamente.
Il Fatto
Il ricorrente, Agente di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di una provincia del Veneto, era stato dichiarato permanentemente non idoneo ai compiti d’istituto dalla Commissione Medica Ospedaliera di Roma nel maggio 2024. Successivamente, aveva presentato istanza di transito nei ruoli amministrativi dell’Amministrazione penitenziaria, respinta con provvedimento separatamente impugnato. Nell’aprile 2025, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria aveva adottato nei suoi confronti il decreto di destituzione dal servizio, a conclusione di un procedimento disciplinare.
Il ricorrente aveva impugnato la destituzione dinanzi al TAR Lazio, assumendo che, avendo cessato ogni attività di servizio presso la sede di assegnazione sin dal maggio 2024, la competenza andasse radicata in base alla sede dell’amministrazione che aveva emanato l’atto, ossia Roma. L’Amministrazione resistente aveva eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio, rilevando che l’ultima sede di servizio del dipendente era situata nella circoscrizione del TAR Veneto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Veneto. La decisione si fonda sull’applicazione del criterio speciale previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a., che, per le controversie riguardanti pubblici dipendenti, radica la competenza inderogabilmente presso il tribunale nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio. Il Collegio ha osservato che tale criterio non è derogabile e non ammette eccezioni fondate sulla cessazione della prestazione lavorativa, salvo che la legge non preveda diversamente.
Il Collegio ha, inoltre, escluso che il termine semestrale di cui all’art. 413 c.p.c., invocato dal ricorrente per sostenere che la sede di servizio non fosse più rilevante, possa trovare applicazione nel processo amministrativo. La norma del codice di procedura civile, infatti, disciplina una fattispecie diversa, concernente la ripartizione delle controversie di lavoro tra sezione ordinaria e sezione specializzata, in ipotesi di trasferimento o cessazione di azienda. La distribuzione sul territorio nazionale dei giudizi amministrativi risponde, invece, a una logica di prossimità del giudice rispetto al luogo in cui il rapporto di impiego si è svolto, che non può essere elusa facendo riferimento alla sede dell’autorità che ha emanato l’atto.
La pronuncia chiarisce, quindi, che l’incompetenza territoriale deve essere dichiarata anche quando, al momento dell’adozione dell’atto, il dipendente non svolge più attività di servizio presso la sede di assegnazione, purché tale cessazione non sia definitiva e irreversibile. Nel caso di specie, pur avendo il ricorrente cessato le proprie funzioni per motivi di salute, la sua posizione di pubblico dipendente permaneva, così come permanente era il suo collegamento con la sede di servizio originaria.
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Nota della Redazione
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