Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1494 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è ricevibile quando è depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’amministrazione intimata non è esonerata dall’esecuzione per la sola mancanza di disponibilità finanziarie: l’esaurimento dei fondi di bilancio e l’assenza di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Al perdurare dell’inadempimento il giudice amministrativo nomina sin d’ora il commissario ad acta, cui spetta l’allocazione della somma in bilancio, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento materiale della somma.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite l’assegnazione della carta elettronica del docente di cui alla legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’attribuzione della carta per l’importo nominale di € 2.000,00.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 18.7.2024 ed è passata in giudicato, come attestato dal certificato rilasciato il 27.12.2024. Preso atto del perdurante inademdimento, la ricorrente ha chiesto la declaratoria dell’obbligo di conformarsi alle statuizioni, la condanna al pagamento, l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione. È altresì ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Sul piano sostanziale, le statuizioni della decisione azionata non hanno ricevuto piena esecuzione. Il Collegio ha ricordato che l’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sull’amministrazione debitrice, richiamando TAR Campania, Salerno, Sez. III, n. 1997 del 2023 e, per la regola generale, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001. Nel caso concreto l’amministrazione non ha dimostrato l’avvenuto pagamento.

Accolto il ricorso, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di attivare in favore della ricorrente la carta elettronica del docente per l’importo riconosciuto, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a idoneo funzionario. Il commissario si insedia su richiesta formale della parte ricorrente, corredata dalla dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e provvede entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il Collegio ha precisato che il commissario deve procedere all’allocazione della somma in bilancio, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento e al reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite, liquidate in € 800,00 per compensi, seguono la soccombenza del Ministero. Al commissario, dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è riconosciuto alcun compenso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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