Sanzione ridotta per pratica concordata prezzo bio non provata (TAR Lazio n. 9402 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intesa orizzontale segreta avente ad oggetto la fissazione del prezzo di una componente del corrispettivo — quale la componente bio del carburante — costituisce intesa vietata per oggetto ai sensi dell’art. 101 TFUE, trattandosi di illecito di pericolo astratto che non richiede la prova dell’effettiva offensività della condotta né lo scrutinio dello scenario controfattuale. La prova della partecipazione all’intesa può essere fornita anche mediante elementi endogeni ed esogeni, inclusi contatti indiretti e pubblicazioni di prezzi su riviste specializzate, valutati alla luce della razionalità economica delle condotte. Nell’accertamento della durata dell’infrazione, l’Autorità deve dimostrare la perdurante partecipazione dell’impresa anche nei periodi in cui i dati non evidenziano l’allineamento; in mancanza, la sanzione va rideterminata dal giudice ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore dei carburanti, ha impugnato la decisione con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato la sua partecipazione, unitamente ad altre cinque compagnie petrolifere, ad un’intesa restrittiva della concorrenza consistente in una pratica concordata sul prezzo della c.d. componente bio, ossia la quota del prezzo del carburante derivante dagli obblighi di immiscelazione di biocarburanti. Secondo l’Autorità, dal 2020 al 2023 le società avrebbero applicato incrementi periodici coordinati e contestuali di tale componente, monitorandone il rispetto anche attraverso le pubblicazioni su una rivista specializzata. La ricorrente ha contestato la sussistenza di elementi probatori della partecipazione all’intesa e la corretta determinazione della sanzione, ritenuta sproporzionata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la fattispecie, qualificando l’intesa contestata come intesa vietata per oggetto: trattandosi di illecito di pericolo astratto, l’Autorità non è tenuta a provare l’effettiva verificazione di effetti anticoncorrenziali, essendo sufficiente la dimostrazione della condotta pericolosa, ferma restando la possibilità per l’impresa di provare che il pericolo non si sia concretizzato.
Quanto alla prova della partecipazione, il Tribunale ha ritenuto correttamente valorizzati dall’Autorità gli elementi endogeni — quali le comunicazioni interne e le mail intercorsе tra le società — e quelli esogeni, comprese le pubblicazioni coordinate dei prezzi sulla rivista specializzata, funzionali a verificare il rispetto degli impegni assunti con il cartello. Ha altresì escluso la riconducibilità della condotta ad una mera price leadership, attesa la pacifica esistenza di contatti e rapporti di fornitura incrociata tra le imprese.
Quanto alla base di calcolo della sanzione, il Collegio ha ritenuto legittimo l’utilizzo del valore delle vendite complessivamente realizzate nel mercato rilevante ai sensi delle Linee guida dell’Autorità, non potendo trovare accoglimento la tesi secondo cui l’analisi avrebbe dovuto limitarsi ai soli contratti con esplicita indicazione della componente bio. Al contempo, ha escluso che la società potesse beneficiare di attenuanti, non essendo la risposta alle richieste di informazioni dell’Autorità riconducibile ad una leale collaborazione, ma al mero adempimento di un obbligo di legge.
Accogliendo parzialmente il ricorso, il TAR ha tuttavia rilevato che, per gli ultimi due trimestri del 2023, l’Autorità non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la perdurante partecipazione della ricorrente all’intesa, non risultando in tale periodo un allineamento ai prezzi della società capofila. In assenza di tale prova, è stata rideterminata la durata dell’infrazione in tre anni e, conseguentemente, l’importo della sanzione in € 78.087.478,95.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.