Elezioni comunali, irregolarità formali e conservazione del risultato elettorale (Cons. Stato n. 282 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento elettorale opera il principio di strumentalità delle forme, espressivo dell’interesse alla stabilità del risultato e del rispetto della volontà dell’elettore: i vizi nella compilazione dei verbali di sezione e le discrepanze tra schede autenticate, votate e rinvenute costituiscono irregolarità formali non invalidanti, salvo che compromettano l’accertamento della volontà del corpo elettorale. L’annullamento delle operazioni è giustificato solo quando il contrasto tra verbale e contenuto del plico non trovi spiegazione e faccia sorgere dubbi sulla genuinità del risultato. Nel rito elettorale sono ammissibili i soli motivi aggiunti che esplicitino, puntualizzino o svolgano censure tempestivamente proposte, non quelli che deducono vizi inediti emersi dalla verificazione. L’intervento ad adiuvandum è inammissibile quando l’interveniente sia ex se legittimato al ricorso principale. Il principio della domanda delimita la cognizione del giudice amministrativo, anche in materia elettorale.

Il Fatto

Le operazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di un capoluogo di provincia si concludevano con l’elezione del candidato sindaco al primo turno, con un margine di poche centinaia di voti rispetto alla soglia della maggioranza assoluta. Due elettrici, una delle quali candidata non eletta, impugnavano i verbali e la proclamazione degli eletti, lamentando diffuse irregolarità nella verbalizzazione e nella gestione delle schede in oltre cento sezioni su centosettanta.

Il TAR Abruzzo, disposta la verificazione affidata alla Prefettura, accoglieva in parte il ricorso e i primi motivi aggiunti, annullando le votazioni in ventisette sezioni e ordinando la ripetizione del procedimento per le stesse; dichiarava inammissibili i successivi motivi aggiunti. Avverso la sentenza proponevano appello le ricorrenti, i consiglieri eletti, il Sindaco e gli assessori; il Comune spiegava appello incidentale. Le cause venivano riunite e decise con la sentenza in esame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide la cornice tracciata dal primo giudice: nel procedimento elettorale i vizi di verbalizzazione e le incongruenze tra schede autenticate e schede scrutinate non sono irregolarità sostanziali, a meno che non si denunci e dimostri una concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni che comprometta l’accertamento della volontà del corpo elettorale, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, II, n. 51 del 2024 e Cons. Stato, II, n. 9407 del 2023. L’esito demolitorio si giustifica solo quando, all’esito della verificazione, il contrasto tra verbale e plico non trovi spiegazione.

Su questa base il Consiglio respinge la domanda di annullamento integrale delle elezioni. L’omessa redazione dei verbali di consegna delle schede non assume rilievo invalidante, non essendo evincibile il nesso causale con la paventata scomparsa di schede; il fenomeno della cosiddetta scheda ballerina resta indimostrato, gravando l’onere della prova su chi lo allega. Il riferimento alla durata del periodo tra annullamento parziale e rinnovazione non impone di per sé la ripetizione integrale delle elezioni.

Nel rito elettorale i motivi aggiunti sono ammissibili solo come esplicitazione di censure già proposte, non come deduzione di vizi inediti emersi dalla verificazione (Cons. Stato, II, n. 110 del 2022; Cons. Stato, V, n. 1059 del 2016). Ne deriva l’inammissibilità dei primi motivi aggiunti relativi ad alcune sezioni e la conseguente caducazione dell’annullamento per le sezioni 90 e 145; per la sezione 140 l’annullamento difetta di specifica domanda, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; per la sezione 2 la statuizione demolitoria si fondava su censure inammissibili.

È invece fondato l’appello incidentale del Comune sull’intervento ad adiuvandum: la candidata non eletta vantava un interesse autonomo e personale, tale da esigere ricorso principale nei termini di decadenza, non un interesse di mero fatto, con conseguente inammissibilità dell’intervento e del suo appello (Cons. Stato, III, n. 6173 del 2025; Cons. Stato, IV, n. 1401 del 2025). Restano per il resto confermati gli annullamenti per le sezioni in cui le discordanze non hanno trovato spiegazione.

Quanto al riconteggio, il Collegio ritiene che il principio della domanda delimiti la cognizione del giudice, di natura soggettiva anche in materia elettorale (Cons. Stato, II, n. 8756 del 2024), e che la prova di resistenza non sia opponibile alle contestazioni sugli aspetti generali delle operazioni. La sentenza è quindi riformata solo per le sezioni 2, 90, 140 e 145, con compensazione delle spese per la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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