Elargizione vittime estorsione e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1249 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla concessione dell’elargizione prevista in favore delle vittime di estorsione e usura dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L’attività della Pubblica Amministrazione, nella fase deliberativa del procedimento, non è connotata da alcun potere discrezionale: essa si esaurisce nell’accertamento dei presupposti di legge e dell’entità dei danni causalmente derivati dall’attività estorsiva. Verificata la sussistenza dei requisiti, la concessione del beneficio segue necessariamente, essendo la valutazione dell’interesse pubblico già compiuta a monte dal legislatore. Il richiedente è pertanto titolare, in presenza delle condizioni di legge, di un diritto soggettivo alla speciale elargizione, la cui tutela spetta al giudice ordinario.

Il Fatto

La società ricorrente e il suo legale rappresentante hanno subito la distruzione, per incendio doloso, di automezzi utilizzati nell’attività di autotrasporto. Denunciato il fatto e definito il procedimento penale con decreto di archiviazione, hanno presentato istanza di elargizione ai sensi della legge n. 44/1999, quantificando il pregiudizio in una somma superiore a settecentomila euro, tra danni emergenti e lucro cessante.

Il Comitato di solidarietà ha riconosciuto in via provvisoria una somma sensibilmente inferiore, pari a poco più di centotrentaquattromila euro. I ricorrenti hanno impugnato il decreto del Commissario straordinario deducendo la violazione degli artt. 10 e 12 della legge n. 44/1999, per il mancato riconoscimento del valore dei mezzi distrutti e del danno da perdita degli stessi, e la carenza di istruttoria, per non essere stato considerato il costo dei trasporti affidati a terzi dopo l’incendio. Il Ministero dell’Interno ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione di rito prima di ogni esame di merito e la risolve dichiarando il difetto di giurisdizione. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione della procedura prevista dalla legge n. 44/1999, che si articola in due fasi: la prima di competenza del Prefetto, che acquisisce gli elementi istruttori e redige il rapporto sui requisiti; la seconda in cui il Comitato di solidarietà esamina il rapporto e delibera sull’accoglimento della proposta, con conclusione affidata a un decreto del Commissario straordinario.

Il Tribunale richiama l’insegnamento del giudice regolatore della giurisdizione, secondo cui l’istruttoria prefettizia è incentrata sull’accertamento che il richiedente sia stato vittima di un delitto estorsivo e sull’entità dei danni da esso derivati. Si tratta di un’attività valutativa di natura tecnica, priva di qualsiasi margine di comparazione tra interessi pubblici e privati. La conseguenza è che all’accertamento dei presupposti segue necessariamente la concessione del beneficio, perché la ponderazione dell’interesse pubblico è già stata operata dal legislatore in favore di tutti i soggetti colpiti da attività estorsiva, come affermato da Cass. civ., Sez. Un., n. 18983 del 2017.

Il Collegio dà conto del più recente indirizzo che ha qualificato la posizione dei destinatari come diritto soggettivo all’erogazione del contributo, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario (Cass. civ., Sez. Un., n. 8508 del 2021). L’orientamento è stato ribadito dalla giurisprudenza amministrativa in numerose pronunce, tra cui quelle del TAR Lazio n. 7642 del 2022, del TAR Campania n. 1619 del 2022 e del TAR Puglia n. 601 del 2022.

La fattispecie in esame riguarda la seconda fase del procedimento, quella deliberativa. Pertanto il ricorrente è titolare, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo alla speciale elargizione, la cui tutela spetta al giudice ordinario. Il ricorso è dichiarato inammissibile e la giurisdizione è declinata, con possibilità di riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi e nei limiti dell’art. 11 cod. proc. amm..

In ragione delle ambiguità in fatto della vicenda e dell’esito in rito, il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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