Continuazione tra reati eterogenei nell’esecuzione: necessaria la prova della programmazione originaria (Cass. pen. Sez. 7 n. 9415 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con distinte sentenze richiede una verifica approfondita del giudice, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, circa la sussistenza di concreti indicatori della esistenza di un unitario disegno criminoso, quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le singole causali e le modalità della condotta. Tale verifica deve dimostrare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare uno solo di questi indici se i fatti successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. L’assenza di elementi certi che provino tale originaria programmazione, come nel caso di reati eterogenei e distanti nel tempo, rende la motivazione del diniego logica e coerente con i principi di diritto, determinando la manifesta infondatezza e quindi l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il condannato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti giudicati con otto distinte sentenze di condanna. I reati, commessi tra il 2012 e il 2019, risultavano eterogenei per natura e per bene giuridico protetto, comprendendo anche alcune violazioni in materia di stupefacenti e di misure di prevenzione personali. Il giudice dell’esecuzione aveva fondato il diniego sulla notevole distanza temporale tra i fatti e sulla loro eterogeneità, ritenendo che tutti i reati fossero espressione di uno stile di vita o di una inclinazione a delinquere del condannato.

Nel ricorso, la difesa deduceva la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice aveva fondato il diniego essenzialmente sulla distanza temporale, senza motivare adeguatamente l’affermazione circa lo stile di vita, e aveva emesso una motivazione apparente, in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Nell’affrontare la questione, ha preliminarmente richiamato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, Gargiulo, secondo cui, anche in sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione necessita di una verifica approfondita sulla sussistenza di concreti indicatori. Tali indicatori includono l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta e la sistematicità delle abitudini di vita programmate.

Il punto centrale della motivazione risiede nell’affermazione che non è sufficiente valorizzare la presenza di uno solo di questi indici per riconoscere il vincolo, se i reati successivi risultino comunque frutto di una determinazione estemporanea. La prova decisiva richiesta è che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione dell’ordinanza impugnata fosse logica e coerente con questi principi. Ha osservato come il giudice dell’esecuzione avesse correttamente escluso la continuazione in ragione delle forti diversità tra i reati e della loro distanza temporale. Particolare rilievo è stato dato alla natura di alcuni illeciti, come quelli di evasione e di violazione del foglio di via, che per loro caratteristiche sono solitamente dettati da motivazioni occasionali ed estemporanee e non da una programmazione originaria.

La Corte ha quindi evidenziato come il ricorrente stesso non avesse indicato elementi concreti o circostanze idonee a dimostrare l’unitaria programmazione dei delitti, anche di quelli omogenei, né a escludere che essi fossero solo il frutto di uno stile di vita deviante. L’assenza di tali elementi, unita alla natura dei reati, rendeva la decisione del giudice dell’esecuzione immune dai vizi di legittimità dedotti.

In conclusione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa nella misura di euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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