Responsabilità 231 dell’ente e lavoratori stranieri: il distacco transnazionale non fa da schermo se la ditta estera non opera davvero nello Stato di stabilimento (Cass. pen. 27928/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 27928/2026 (n. sez. 281/2026), depositata il 23 luglio 2026, R.G.N. 41498/2025 — udienza pubblica del 10 aprile 2026, Presidente Giuseppe Santalucia, Relatore Eva Toscani.

Il principio di diritto

Ai fini della configurabilità del distacco transnazionale di lavoratori (d.lgs. n. 136 del 2016), che esclude l’illiceita dell’impiego, e necessario che l’impresa distaccante sia realmente operante nello Stato di stabilimento: in mancanza di tale presupposto — desumibile dall’assenza di contratti eseguiti e di redditi fatturati in quello Stato — il distacco non e configurabile e l’impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno resta illecito, con la conseguente responsabilità amministrativa dell’ente (art. 25 d.lgs. n. 231 del 2001) che ne abbia tratto vantaggio in assenza di idonei modelli organizzativi.

Il fatto

La Corte d’appello di Trieste confermava la responsabilità amministrativa di una società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione all’art. 22, commi 12 e 12-bis, d.lgs. n. 286 del 1998: la società, priva di idonei modelli organizzativi, aveva beneficiato dell’impiego, realizzato nel suo interesse dal legale rappresentante, di quattro lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno valido, così impiegando manodopera già formata senza attendere i tempi per i permessi. La società ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo il travisamento per omissione delle deposizioni dei testi della difesa (secondo cui i lavoratori erano dipendenti di una società croata, distaccati in Italia), l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione sulla non genuinita dei documenti prodotti.

La motivazione

Il ricorso e rigettato. I giudici di merito avevano smentito la tesi del distacco transnazionale sulla base di elementi concreti: l’assenza di qualsiasi contratto scritto e di fatture tra la presunta appaltante italiana e l’appaltatrice croata, e soprattutto la mancanza del presupposto essenziale del distacco intracomunitario, ossia che la ditta distaccante fosse realmente operante nello Stato di appartenenza — ciò che le indagini avevano escluso, non risultando contratti eseguiti ne redditi fatturati in Croazia. Non ricorre alcun travisamento per omissione, configurabile solo quando manchi del tutto la valutazione di una prova decisiva: qui il giudice aveva valutato e motivatamente disatteso le deposizioni difensive. Nella “doppia conforme”, inoltre, il travisamento e deducibile solo se il dato e stato introdotto per la prima volta in appello, ipotesi non ricorrente. La motivazione sulla non genuinita dei documenti — contratti privi di indicazione dei luoghi e dei prezzi, fatture non attestanti pagamenti ed esecuzione — e priva di fratture logiche.

Esito: rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni pratiche

Il distacco transnazionale (d.lgs. n. 136 del 2016) non e uno schermo: per escludere l’illiceita dell’impiego di lavoratori stranieri occorre che l’impresa distaccante svolga un’attività reale nello Stato di stabilimento, dimostrata da contratti eseguiti e redditi fatturati; una società creata solo per somministrare manodopera in Italia non integra il distacco. L’ente che ne benefici, privo di modelli organizzativi idonei, risponde ex art. 25 d.lgs. n. 231 del 2001. Sul piano processuale: il travisamento della prova per omissione non ricorre quando il giudice ha valutato e disatteso la prova, e nella doppia conforme e deducibile solo se il dato e comparso per la prima volta in appello.

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