Societa’ partecipate non in house: la Corte dei conti ha giurisdizione solo per il danno diretto all’ente pubblico socio (Sezioni Unite)

Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 23220/2026, depositata il 14 luglio 2026 (camera di consiglio del 12 maggio 2026), R.G.N. 23090/2025 – Primo Presidente f.f. Raffaele Gaetano Frasca, Relatore Carla Ponterio.

Il principio di diritto

Per le societa’ di capitali a partecipazione pubblica non in house, la giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilita’ sussiste soltanto quando sia dedotto un danno arrecato in via diretta e non mediata al patrimonio dell’ente pubblico socio – non il mero riflesso della perdita di valore della partecipazione – oppure quando al rappresentante del socio pubblico si contesti di aver colpevolmente trascurato i propri diritti di socio. I danni da mala gestio degli organi sociali gravano sul patrimonio della societa’, ente di diritto privato dotato di autonoma personalita’ giuridica, e non integrano danno erariale.

Il fatto

La Procura regionale della Corte dei conti aveva citato ventuno tra amministratori, sindaci e dirigenti di un consorzio a partecipazione pubblica (societa’ consortile per azioni) e di enti pubblici soci, chiedendone la condanna per danno erariale in relazione a compensi indebiti, dispersione del patrimonio pubblico, finanziamenti e contributi pubblici asseritamente distratti e garanzie escusse. In primo grado la Corte dei conti aveva in gran parte declinato la giurisdizione; la sezione d’appello l’aveva invece affermata per tutte le voci. Alcuni componenti del consiglio di amministrazione hanno proposto ricorso alle Sezioni Unite per difetto di giurisdizione.

La motivazione

Le Sezioni Unite accolgono i ricorsi. Ribadiscono l’orientamento costante secondo cui la sola qualita’ di socio pubblico non basta a devolvere l’azione di responsabilita’ alla giurisdizione contabile: fuori dalle ipotesi di societa’ in house o legali, il danno da mala gestio subito dalla societa’ non e’ danno erariale, stante la distinta soggettivita’ e l’autonomia patrimoniale della societa’ rispetto ai soci. La giurisdizione contabile richiede un danno diretto all’ente pubblico (art. 12 d.lgs. 175/2016). Nel caso concreto, la Convenzione del 2007 – a differenza di quella del 1997 – non costituiva affidamento di un servizio pubblico con vincoli di programma, essendo mutata la competenza in materia di formazione professionale (trasferita alla Provincia): mancava quindi il rapporto di servizio idoneo a radicare la responsabilita’ erariale, tanto piu’ in capo agli amministratori. Anche i danni da emolumenti e da insinuazione al passivo fallimentare gravano sul patrimonio della societa’, non del socio pubblico.

Esito: dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; spese compensate.

Implicazioni pratiche

Chi amministra una societa’ a partecipazione pubblica non in house risponde, per la mala gestio, davanti al giudice ordinario secondo la disciplina civilistica (artt. 2392 e ss. cod. civ.), non alla Corte dei conti: la giurisdizione contabile presuppone un danno diretto all’ente pubblico socio o un rapporto di servizio effettivo. Decisivo e’ verificare, atto per atto, se la convenzione affidi davvero un servizio pubblico con vincoli di programma, o si limiti a un sostegno finanziario: solo nel primo caso puo’ configurarsi la responsabilita’ erariale.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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