Violenza sessuale nel rapporto di lavoro: l’aggravante dell’abuso di prestazione d’opera prescinde da coabitazione e durata del rapporto (Cass. pen. 28371/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 28371/2026 (deposito 27 luglio 2026) – Violenza sessuale nel rapporto di lavoro, aggravante dell’abuso di relazioni di prestazione d’opera e limiti del sindacato di legittimita’ in presenza di doppia conforme.
Il principio di diritto
Ai fini dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 11, cod. pen., la nozione di ‘abuso di relazioni di prestazione di opera’ ricomprende, oltre all’ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un facere e che comunque instaurino tra le parti un rapporto di fiducia idoneo ad agevolare la commissione del fatto. Cio’ che rileva non e’ il rapporto di coabitazione, ne’ la durata del rapporto, e neppure l’onerosita’ dello stesso, quanto l’instaurazione di un rapporto fiduciario tra l’agente e la vittima in costanza di rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un facere, di cui il primo abbia abusato nel commettere il reato.
Il fatto
La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado (con riconoscimento dell’attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 609-bis cod. pen.), rideterminava la pena per i delitti di cui agli artt. 81, 61 n. 11, 609-bis e 612, comma 2, cod. pen., commessi in danno di due persone offese assunte con mansioni domestiche (badante e addetta alle pulizie) e costrette a lasciare il lavoro dopo pochi giorni a causa di condotte di violenza sessuale, oltre alla minaccia mediante esibizione di un’arma (poi rivelatasi una scacciacani). L’imputato ricorreva con cinque motivi, contestando la responsabilita’, il vizio di motivazione, i reati di minaccia aggravata, l’aggravante dell’art. 61 n. 11 (per la breve durata del rapporto) e il diniego delle attenuanti generiche.
La motivazione
Il ricorso e’ fondato solo nei limiti che seguono. In presenza di doppia conforme, le motivazioni dei due gradi si integrano e le doglianze vanno confrontate con entrambe le sentenze, considerate unitariamente; non e’ consentita in cassazione una nuova valutazione delle prove ne’ una diversa ricostruzione del fatto. I motivi sulla responsabilita’ e sul vizio di motivazione sono inammissibili perche’ meramente rivalutativi: la doglianza che deduce violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non e’ proponibile come violazione di legge, non essendo l’inosservanza di tali regole prevista a pena di nullita’, inutilizzabilita’, inammissibilita’ o decadenza (Sez. U, n. 29541 del 2020, Filardo). E’ manifestamente infondato il motivo sull’aggravante dell’art. 61 n. 11, che ha natura oggettiva e prescinde da coabitazione, durata e onerosita’ del rapporto, rilevando l’abuso del rapporto fiduciario nascente da un obbligo di facere. E’ inammissibile anche la doglianza sulle attenuanti generiche, il cui diniego e’ motivato dalla presenza di plurime condanne per fatti analoghi. E’ invece fondato il terzo motivo, relativo alle minacce: a fronte delle dedotte contraddizioni e amnesie delle persone offese sulle concrete circostanze in cui la minaccia mediante esibizione dell’arma sarebbe avvenuta, la Corte territoriale ha omesso ogni valutazione, incorrendo nel vizio di difetto di motivazione.
Esito: la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di minaccia contestati ai capi b) e d), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia; dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Implicazioni pratiche
L’aggravante dell’abuso di relazioni di prestazione d’opera si applica anche quando il rapporto di lavoro e’ di brevissima durata: cio’ che conta e’ l’instaurazione di un rapporto fiduciario da cui nasce un obbligo di facere, di cui l’agente abusa. Sul piano processuale, la denuncia di erronea valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. non e’ deducibile come violazione di legge; in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve confrontarsi criticamente con entrambe le motivazioni, che formano un corpo unitario. Resta invece censurabile in cassazione il difetto di motivazione quando il giudice d’appello, a fronte di una specifica doglianza su contraddizioni o lacune delle dichiarazioni accusatorie relative a un singolo reato, ometta del tutto di valutarle.
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