Il controllo di legittimità esclude la revisione dei fatti indiziari (Cass. pen. Sez. IV n. 12881 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, e non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. Il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, essendo circoscritto all’esame dell’atto impugnato per verificare la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Il Fatto
Il Gip del Tribunale di Bologna applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato dei reati in materia di stupefacenti, di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate. Il Tribunale del Riesame rigettava l’istanza di riesame, ritenendo sussistente la gravità indiziaria e l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
L’indagato ricorreva per cassazione, deducendo con il primo motivo l’insussistenza dei gravi indizi in ordine ai reati di resistenza e lesioni, sostenendo una ricostruzione alternativa dei fatti; con il secondo motivo, l’inadeguatezza della misura, ritenendo sufficienti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia cautelare, il sindacato di cassazione non può tradursi in una rivalutazione del merito. Il ricorrente, lungi dal denunciare specifiche violazioni di legge, riproponeva una diversa lettura dei fatti, già disattesa dal Tribunale con motivazione coerente.
La Corte ha valorizzato la ricostruzione del verbale di arresto, dal quale emergeva che l’indagato, resosi conto della presenza degli operanti qualificatisi, aveva mostrato segni di nervosismo e aveva messo in moto l’auto nonostante l’invito a scendere; solo dopo l’intervento fisico degli agenti aveva iniziato a dimenarsi, stringendo il polso e le dita di uno degli operatori e cagionandogli lesioni. Tale condotta, ha evidenziato il Tribunale, non integrava una mera resistenza passiva, come sostenuto dalla difesa.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza, condividendo la valutazione del Tribunale circa l’inadeguatezza di misure meno gravi. Rilevante, a tal fine, la circostanza che i reati erano stati commessi durante la sottoposizione dell’indagato alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, sintomo dell’assenza di autocontrollo e affidabilità. Il Tribunale aveva inoltre escluso che il braccialetto elettronico potesse neutralizzare il pericolo, considerato che il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari sarebbe stata l’abitazione nei pressi della quale l’indagato stoccava lo stupefacente.
In conclusione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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